FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 28/04/2003 n. 7 e sul sito web: www.figc.it – 7 – APPELLO DELL’A.S. MONASTERACE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ENOTRIA/MONASTERACE DEL 25.1.2003, NONCHÉ AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2003 AL SIG. MUSCOLO VINCENZO E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.8.2003 AL CALCIATORE MUSCOLO PASQUALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 84 del 18.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 28/04/2003 n. 7 e sul sito web: www.figc.it - 7 - APPELLO DELL’A.S. MONASTERACE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ENOTRIA/MONASTERACE DEL 25.1.2003, NONCHÉ AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2003 AL SIG. MUSCOLO VINCENZO E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.8.2003 AL CALCIATORE MUSCOLO PASQUALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 84 del 18.3.2003) L’arbitro della gara Enotria/Monasterace, valida per il Campionato di 2ª Categoria, disputatasi il 25 gennaio 2003, decideva, intorno al 32° del secondo tempo, di sospendere definitivamente la gara, ritenendo che non vi fossero le condizioni per proseguirla senza pericolo per la propria incolumità. In seguito al reclamo della Società Monasterace, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria rilevava che dagli atti ufficiali (referto dell’arbitro e chiarimenti dallo stesso forniti) si poteva evincere che al momento della sospensione della gara non esisteva una grave, oggettiva, concreta situazione di pericolo per l’incolumità dell’arbitro, il quale aveva rinunciato a qualsiasi tentativo di riportare l’ordine in campo perché condizionato dall’aggressione posta in essere nei suoi confronti da un dirigente del Monasterace, riprovevole ma non particolarmente violenta, dall’ingresso nel recinto di giuoco di alcuni spettatori, i quali tuttavia non avevano dato luogo ad alcuna intemperanza, nonché dalla mancanza della Forza Pubblica. Ciò premesso il Giudice Sportivo, ritenendo che l’arbitro avesse fatto cattivo uso dei poteri concessigli dall’art. 64 delle N.O.I.F., disponeva la ripetizione della gara in questione, inibiva sino al 30 giugno 2003 il dirigente Vincenzo Muscolo del Monasterace, squalificava fino al 31 agosto 2003 il calciatore Pasquale Muscolo del Monasterace, irrogava alla Società Enotria Catanzaro l’ammenda di euro 90,00 ed alla Società Monasterace quella di euro 70,00. In seguito a reclamo proposto dalla Società Enotria Catanzaro, la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria riformava la decisione del Giudice Sportivo, infliggendo alla società A.S. Monasterace la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2-0 e confermava nel resto il provvedimento impugnato. Avverso tale delibera propone ricorso l’A.S. Monasterace, chiedendo la revoca delle sanzioni irrogate alla Società ed ai propri tesserati e l’annullamento della sanzione sportiva di perdita della gara con ripristino dell’ordine di ripetizione della stessa, già disposto in primo grado dal Giudice Sportivo. A sostegno del gravame, rileva che non può esserle addebitata la responsabilità della sospensione della gara, non potendo ritenersi impeditivo della prosecuzione della gara stessa il fatto che un dirigente del Monasterace abbia tirato l’arbitro per la maglia mentre ben altra responsabilità dovrebbe essere addebitata alla Società Enotria per l’entrata sul terreno di giuoco, dopo l’apertura dei cancelli, di spettatori che, non visti dal direttore di gara, avrebbero aggredito i calciatori del Monasterace mandandone uno al Pronto Soccorso dell’Ospedale. Conclude chiedendo che siano annullate o revocate le sanzioni irrogate all’A.S. Monasterace ed ai suoi tesserati e che venga ordinata la ripetizione della gara Enotria/Monasterace sospesa dall’arbitro. La Commissione rileva che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile nella parte relativa alle sanzioni inflitte al dirigente Vincenzo Muscolo ed al calciatore Pasquale Muscolo, la cui durata è inferiore al limite temporale di cui all’art. 40 n. 7 lettera d/d1 C.G.S.. Deve essere invece rigettato il ricorso nella parte concernente la punizione sportiva di perdita della gara, non apparendo fondate le censure mosse dall’A.S. Monasterace alla delibera della Commissione Disciplinare. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 40 n. 7 d/d1 C.G.S., per le parti inerenti le sanzioni dell’inibizione inflitta al Sig. Muscolo Vincenzo fino al 30.6.2003 e della squalifica fino al 31.8.2003 al calciatore Muscolo Pasquale l’appello come innanzi proposto dall’A.S. Monasterace di Monasterace (Catanzaro) e lo respinge nel resto. Ordina incamerarsi la relativa tassa.
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