FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 05/05/2003 n. 10 e sul sito web: www.figc.it – 10 – APPELLO DELLA S.S. VIRTUS SEZZE SCALO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 AL CALCIATORE RAIMONDI DIEGO, PER N. 3 GARE AL CALCIATORE FOCHE CAMILLO, PER N. 3 GARE ALL’ALLENATORE CENSORIO CARMINE E DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.4.2003 AL SIG. FAVALE FABRIZIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 50 del 13.2.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 05/05/2003 n. 10 e sul sito web: www.figc.it - 10 - APPELLO DELLA S.S. VIRTUS SEZZE SCALO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003 AL CALCIATORE RAIMONDI DIEGO, PER N. 3 GARE AL CALCIATORE FOCHE CAMILLO, PER N. 3 GARE ALL’ALLENATORE CENSORIO CARMINE E DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.4.2003 AL SIG. FAVALE FABRIZIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 50 del 13.2.2003) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio rigettava il reclamo del Virtus Sezze Scalo avverso i provvedimenti (squalifica di alcuni giocatori ed allenatore, e ripetizione della gara) adottati dal Giudice Sportivo in data 7.1.2003 in relazione alla gara Virtus Sezze Scalo/La Formiana svoltasi il 22.12.2003. La società Virtus Sezze ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S. formulava dichiarazione di reclamo avverso tale decisione, chiedendo copia della relativa documentazione con riserva di presentazione di motivi all’esito dell’acquisizione dei documenti richiesti.L’appello va dichiarato inammissibile perché successivamente alla dichiarazione di reclamo l’appellante non ha inviato i motivi di gravame.Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., per tardiva richiesta della copia degli atti e omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della copia degli atti, l’appello come sopra proposto dalla S.S. Virtus Sezze Scalo di Sezze Scalo (Latina) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it