FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 05/05/2003 n. 2 e sul sito web: www.figc.it – 2 – APPELLO DELL’A.C. OSPEDALETTO EUGANEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.12.2004 INFLITTA AL MASSAGGIATORE SIG. BALBO MAURO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 39 del 12.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 05/05/2003 n. 2 e sul sito web: www.figc.it - 2 - APPELLO DELL’A.C. OSPEDALETTO EUGANEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 31.12.2004 INFLITTA AL MASSAGGIATORE SIG. BALBO MAURO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 39 del 12.3.2003) Preannunciava ricorso alla C.A.F. in data 14.3.2003, con richiesta di copia degli atti, la A.C. Ospedaletto Euganeo, avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, Com. Uff. n. 39 del 12 marzo 2003, che sanciva la conferma della sanzione già irrogata dal Giudice Sportivo, Com. Uff. n. 37 del 26 febbraio 2003, della inibizione per il massaggiatore Signor Balbo Mauro sino al 31.12.2004. La sanzione era stata comminata dal primo giudice per il comportamento assunto dal tecnico nel corso dell’incontro U.S. Due Carrare/U.S. Ospedaletto Euganeo del 22.2.2003; a seguito del suo allontanamento dal terreno di gioco per proteste, si avvicinava all’arbitro con fare minaccioso tentava di colpirlo con un pugno prima, e di stringergli il collo poi, tentativi non realizzati per l’intervento di altri tesserati dell’attuale appellante, insultandolo ripetutamente. Ricevuta copia degli atti del procedimento, l’A.C. Ospedaletto inviava alla C.A.F. i motivi di reclamo sostenendo in fatto una ricostruzione degli avvenimenti difforme da quella riportata dal direttore di gara, concludendo per una riduzione della sanzione. Tanto premesso è doveroso osservare che il gravame non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, atteso che viene richiesta alla Commissione d’Appello una nuova deliberazione della vicenda, che le è preclusa ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., quando è chiamata a decidere come giudice di merito di terzo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’A.C. Ospedaletto Euganeo di Ospedaletto Euganeo (Padova) ed ordina incamerarsi la relativa tassa versata.
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