FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 05/05/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it – 3 – APPELLO DEL G.S. FOLIGNANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPINETOLESE/FOLIGNANESE DELL’1.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 66 del 13.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 05/05/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it - 3 - APPELLO DEL G.S. FOLIGNANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPINETOLESE/FOLIGNANESE DELL’1.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 66 del 13.3.2003) L’odierna appellante, in esito alla gara di cui in epigrafe, terminata con il punteggio di 2-1 in favore della società ospitante, proponeva rituale e tempestivo reclamo, ai sensi dell’art. 42, comma 3, C.G.S., adducendo che, nell’occasione, nelle file della società avversaria era stato schierato in posizione irregolare il calciatore Iachetti Gianluca, che non aveva ancora scontato la sanzione residua della squalifica di una giornata, comminatagli, come da Com. Uff. n. 42 del 4 giugno 2002 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, nella stagione sportiva 2001/2002, allorquando militava nella Società Carbon Calcio. La competente Commissione Disciplinare, con la decisione avversata, esperiti i dovuti accertamenti ed in particolare verificata la fondatezza delle asserzioni della Società resistente (Spinetolese), relativamente alla circostanza che lo Iachetti aveva scontato detta sanzione residua non partecipando alla prima gara di campionato (del tutto erroneamente indicata con “Petritoli/Pagliare”, in luogo di “Spinetolese/Azzurra Tiro a segno”, del 14 settembre 2002), ritenuto pertanto che il calciatore in questione aveva preso parte alla gara in esame in posizione regolare, respingeva il reclamo proposto dalla Folignanese. Quest’ultima è insorta con il gravame in trattazione, insistendo sulla posizione irregolare dello Iachetti, in quanto il medesimo, pur non avendo partecipato effettivamente alla gara di cui alla prima giornata dell’attuale campionato, era stato comunque trascritto in distinta. Al riguardo ha richiamato, anche con deduzioni conclusionali aggiuntive inviate in vista dell’udienza di discussione, un precedente di questa Commissione d’Appello risalente al marzo del 2000. La Spinetolese, ritualmente destinataria di copia dell’atto di appello, ha puntualmente controdedotto, allegando peraltro più recente precedente di questa C.A.F. risalente al gennaio 2001, orientato in senso diverso. Il reclamo della Folignanese non può essere accolto. Il Collegio, pur consapevole della pregevolezza delle argomentazioni portate a sostegno del reclamo, con particolare riguardo ad una pronunzia di questo Consesso risalente al marzo 2000 (rimasta peraltro isolata nel recente panorama delle decisioni della C.A.F.), in ordine al principio per cui la semplice indicazione di un calciatore squalificato in distinta, non seguita dalla utilizzazione dello stesso, non influisce in alcun modo sulla regolarità della gara, restando però operante la squalifica precedentemente inflitta al calciatore, che potrà quindi partecipare a gare solo dopo aver effettivamente scontato la sanzione inflittagli, ritiene tuttavia, stante l’attuale versione delle norme federali (e salvo dunque il doveroso distinguo per il Calcio a Cinque, dove la presenza in distinta riveste comunque effetto costitutivo: cfr. art. 12, comma 5, C.G.S.), di dover proseguire nella linea di uniformità, per cui la semplice indicazione in distinta non può avere alcuna incidenza, né sotto il profilo oggettivo, ai fini della regolarità della gara, né sotto quello soggettivo, con riguardo alla posizione del calciatore, che non essendo stato utilizzato nel corso della partita, anche se indicato in distinta dal responsabile della sua squadra, assume una posizione meramente passiva, del tutto irrilevante per l’ordinamento sportivo (cfr. Com. Uff. n. 14/C del 4 gennaio 2001). Alla stregua delle considerazioni che precedono la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal G.S. Folignanese di Folignano (Ascoli Piceno) e dispone incamerarsila tassa versata.
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