FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 16/06/2003 n. 12 e sul sito web: www.figc.it – 12 – APPELLO DEL SIG. FRANCHI MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.3.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 38 del 15.5.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 16/06/2003 n. 12 e sul sito web: www.figc.it - 12 - APPELLO DEL SIG. FRANCHI MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.3.2007 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 38 del 15.5.2003) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica con delibera in data 27 marzo 2003 (C.U. n. 31) infliggeva l’inibizione fino al 31.3.2007 all’allenatore Franchi Maurizio della Società Cologna Spiaggia perché nel corso della gara Cologna Spiaggia/Penne del 23.3.2003, presente in tribuna in quanto inibito fino al 15.5.2003 ripetutamente insultava e minacciava il Direttore di Gara e, al termine della gara, mentre l’Arbitro si dirigeva verso la propria auto lo affrontava sferrandogli tre calci alle gambe facendolo cadere a terra. Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica respingeva il reclamo proposto confermando la decisione impugnata. Avverso tale decisione il Franchi proponeva ricorso alla C.A.F. chiedendo sostanzialmente una riduzione della sanzione sportiva inflitta. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, l’art. 29 del Codice di Giustizia Sportiva prescrive che i ricorsi alla C.A.F. devono essere sottoscritti dai tesserati legittimati a proporre il reclamo. Nel caso di specie il Franchi non ha sottoscritto il ricorso. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29 n. 1 C.G.S., per omessa sottoscrizione l’appello come sopra proposto dal Sig. Franchi Maurizio e dispone incamerarsi la tassa versata.
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