FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 16/06/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it – 8 – APPELLO DELLA POL. DELLE VITTORIE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 5.2.2004 INFLITTA AL CALCIATORE BALZARINI MASSIMILIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 66 del 3.4.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 16/06/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it - 8 - APPELLO DELLA POL. DELLE VITTORIE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 5.2.2004 INFLITTA AL CALCIATORE BALZARINI MASSIMILIANO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 66 del 3.4.2003) Con delibera del 13 febbraio 2003 (C.U. n. 526) il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio infliggeva al calciatore Balzarini Massimiliano della Pol. Delle Vittorie la squalifica fino al 5.2.2004. La Commissione Disciplinare adita con delibera del 3 aprile 2003 (C.U. 66) confermava la squalifica inflitta al calciatore Balzarini Massimiliano. Avverso la predetta delibera preannunciava reclamo il 14.5.2003 a questa Commissione la Pol. Delle Vittorie. Ed invero il preannuncio di reclamo con richiesta degli atti è stato inoltrato ben oltre i termini stabiliti dall’art. 33 n. 2 C.G.S., fissati entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare, così contravvenendo il disposto del citato art. 33 n. 2 C.G.S., e di conseguenza il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività, l’appello come sopra proposto dalla Pol. Delle Vittorie e dispone incamerarsi la tassa versata.
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