FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 16/06/2003 n. 9,10 e sul sito web: www.figc.it – 9 – APPELLO DELLA U.S. NUOVA SOCCAVO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REGIONALI ALLIEVI NUOVA SOCCAVO/POMIGLIANO EST DEL 13.4.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 51 del 9.5.2003) 10 – APPELLO DEL G.S. POMIGLIANO EST AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REGIONALI ALLIEVI NUOVA SOCCAVO/POMIGLIANO EST DEL 13.4.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 51 del 9.5.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 16/06/2003 n. 9,10 e sul sito web: www.figc.it - 9 - APPELLO DELLA U.S. NUOVA SOCCAVO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REGIONALI ALLIEVI NUOVA SOCCAVO/POMIGLIANO EST DEL 13.4.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 51 del 9.5.2003) 10 - APPELLO DEL G.S. POMIGLIANO EST AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REGIONALI ALLIEVI NUOVA SOCCAVO/POMIGLIANO EST DEL 13.4.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 51 del 9.5.2003) Le società U.S. Nuovo Soccavo e il G.S. Pomigliano Est hanno entrambe proposto appello avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado pubblicata sul C.U. n. 51 del 9 maggio 2003, relativa alla gara Nuovo Soccavo/Pomigliano Est del 13 aprile 2003, Campionato Regionale Allievi fascia B, chiedendo l’annullamento della suddetta decisione con la quale è stata inflitta ad entrambe le Società la punizione sportiva della perdita della gara. I due ricorsi devono essere riuniti per evidente connessione soggettiva. Il G.S. Pomigliano Est sostiene preliminarmente il vizio procedurale nel quale sarebbe incorso il Giudice Sportivo di 1° Grado che, sebbene regolarmente investito del ricorso proposto dallo stesso Pomigliano al fine di ottenere la vittoria della gara, emetteva la decisione senza far alcun riferimento al ricorso di cui sopra. Tale eccezione va evidentemente respinta in quanto il Giudice Sportivo nel decretare la sconfitta di entrambe le squadre ha implicitamente rigettato il ricorso del Pomigliano che chiedeva invece la vittoria “a tavolino”. Nel merito entrambe le ricorrenti sostengono che l’arbitro designato per l’incontro sarebbe incorso nella violazione della regola n. 5 del Regolamento del Giuoco del calcio, che prevede che il calciatore inibito dall’arbitro prima dell’inizio della gara possa essere sostituito da un altro calciatore. Tale regola non può trovare applicazione nel caso di specie in quanto l’arbitro, a seguito dei gravi fatti verificatesi prima dell’inizio dell’incontro che avevano visto coinvolti praticamente tutti i giocatori delle due squadre, si vedeva costretto ad inibire sia l’intera squadra ospitata, il Pomigliano Est, che l’intera squadra ospitante, il Nuovo Soccavo, con la conseguenza di non poter dare inizio alla gara. La norma indicata dai ricorrenti può trovare applicazione solo nel caso di inibizione di un giocatore o di un numero limitato di giocatori, ma non certo quando il provvedimento riguarda l’intero organico delle squadre. La decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado va quindi confermata. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall’U.S. Nuovo Soccavo di Soccavo (Napoli) e dal G.S. Pomigliano Est di Pomigliano d’Arco (Napoli), li respinge e dispone incamerarsi le tasse versate.
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