FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 19/06/2003 n. 1 e sul sito web: www.figc.it – 1 – APPELLO DELL’A.C. ARI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARI/CALDARI DEL 9.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 50 del 3.4.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 19/06/2003 n. 1 e sul sito web: www.figc.it - 1 - APPELLO DELL’A.C. ARI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ARI/CALDARI DEL 9.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 50 del 3.4.2003) Con atto 4.4.2003 A.C. Ari preannunciava reclamo alla C.A.F. avverso le decisioni della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, di cui n. 50 del 3 aprile 2003, in merito alla gara Ari/Caldari del 9.3.2003, richiedendo l’invio di copia degli atti del procedimento appellato. In data 26.4.2003 la reclamante riceveva, a mezzo raccomandata, copia degli stessi. Alla ricezione degli atti l’attuale reclamante non ha fatto seguire le prescritte motivazioni, contravvenendo in tal modo al disposto del secondo comma dell’art. 33 C.G.S. e di conseguenza il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti, l’appello come sopra proposto dall’A.C. Ari di Ari (Chieti) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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