FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 19/06/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it – 3 – RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE PIRROTTA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 25.1.2008 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 38 del 29.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 19/06/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it - 3 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE PIRROTTA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 25.1.2008 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 38 del 29.1.2003) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia con delibera in data 29 gennaio 2003 (C.U. n. 38) applicava la sanzione sportiva della squalifica fino al 25.1.2008 al calciatore Pirrotta Giuseppe della Polisportiva Caccamo con proposta di radiazione dai Ruoli Federali perché al termine della gara Latte Puccio Capaci/Caccamo del 25.1.2003 il predetto aveva colpito l’arbitro con un calcio ad una gamba, lo aveva stretto con forza alla gola, aveva tenuto un contegno offensivo e minaccioso nei confronti dello stesso, e, infine aveva tentato d’introdursi nello spogliatoio del Direttore di Gara. Avverso tale decisione, non impugnata dinanzi alla Commissione Disciplinare, il Pirrotta propone ricorso per revocazione alla C.A.F. allegando n. 5 dichiarazioni di testimoni che, presenti al campo comunale di Capaci assumono la totale estraneità del Pirrotta ai fatti contestati. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze esposte, infatti, non integrano alcuna delle ipotesi tassativamenre previste dall’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva. In particolare le dichiarazioni testimoniali prodotte, peraltro senza indicazione della data di rilascio e in assoluto contrasto con il preciso e circostanziato referto arbitrale, non possono nemmeno ricondursi a quanto previsto dall’art. 35 lettera c) del Codice di Giustizia Sportiva che consente il ricorso alla C.A.F. se, a causa di forza maggiore, non ravvisabile nella specie, l’interessato non ha potuto presentare nei precedenti gradi di giudizio i documenti solo in questa sede allegati. Ne deriva che il ricorso per revocazione come sopra proposto deve dichiararsi inammissibile e conseguentemente disporsi l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso del Sig. Pirrotta Giuseppe e dispone l’incameramento della tassa versata.
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