FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 19/06/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it – 5 – APPELLO DEL F.C. FLUMERESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FLUMERI/ FLUMERESE DEL 17.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 98 del 29.5.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 19/06/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it - 5 - APPELLO DEL F.C. FLUMERESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FLUMERI/ FLUMERESE DEL 17.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 98 del 29.5.2003) All’esito della gara Flumeri/Flumerese disputata il 17.5.2003 e terminata con il risultato di 3-1, il F.C. Flumerese proponeva rituale reclamo alla Commissione Disciplinare e, deducendo l’irregolare posizione di n. 6 calciatori schierati dalla U.S. Flumeri, chiedeva che venisse inflitta alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2. L’adita Commissione, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 98 del 29 maggio 2003, ritenuta regolare la posizione dei calciatori, rigettava il reclamo. Avverso tale pronuncia proponeva appello in questa sede il F.C. Flumerese, reiterando la richiesta della punizione sportiva della perdita della gara a carico della U.S. Flumeri. Il reclamo è infondato e non può essere accolto. Invero, dall’attento controllo effettuato sui calciatori partecipanti alla gara e sulla relativa posizione di tesseramento, è risultato confermato quanto già rilevato dalla Commissione Disciplinare in merito alla posizione dei calciatori: Castucci Antonio, nato il 17.12.1973, e Vittozzi Ferdinando Antonio, nato il 25.4.1974, tesserati dal 10.1.2003; Bisciotti Girolamo, nato il 17.5.1978, Ruotolo Antonio, nato il 15.2.1975 (erroneamente indicato in elenco come Rotolo), Marseglia Gennaro, nato il 5.3.1980, e Forcelli Massimiliano, nato il 9.10.1975, tutti tesserati dal 14.2.2003. Da quanto precede deve concludersi che l’impugnata decisione non merita censura. La tassa di reclamo, stante la reiezione dell’appello deve essere incamerata e ciò a norma dell’art. 29, comma 13, C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello del F.C. Flumerese di Flumeri (Avellino) come sopra proposto, e dispone l’incameramento della tassa versata.
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