FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 23/06/2003 n. 2 e sul sito web: www.figc.it – 2 – APPELLO DELL’A.C. MAZZEO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA “GIOVANISSIMI” ARZANO/MAZZEO DEL 9.3.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 47 del 2.5.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 23/06/2003 n. 2 e sul sito web: www.figc.it - 2 - APPELLO DELL’A.C. MAZZEO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA “GIOVANISSIMI” ARZANO/MAZZEO DEL 9.3.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 47 del 2.5.2003) Il Sig. Mazzeo Natale, nella qualità di Presidente della A.C. Mazzeo partecipante al Torneo Regionale fascia B categoria giovanissimi, organizzato dal Comitato Regionale Campania, ha proposto ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado pubblicata sul C.U. del 2 maggio 2003 con la quale si confermava la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio 0-2 e conseguentemente penalizzazione di un punto in classifica inflitta alla Società Mazzeo per rinuncia a disputare la gara Arzano/Mazzeo del 3 marzo 2003. Si sostiene nel ricorso che, avendo l’arbitro dichiarato che la suddetta gara non poteva avere inizio alle ore 14,00 come stabilito, per il protrarsi delle partite precedenti, e che la gara stessa avrebbe invece avuto inizio non prima delle ore 15,20, avrebbe in tal modo ufficializzato che il tempo di attesa stabilito dal regolamento sarebbe stato abbondantemente superato, giustificando in tal modo il rifiuto della A.C. Mazzeo a disputare l’incontro. Tale argomentazione non è degna di accoglimento in quanto la Società Mazzeo aveva già effettuato le procedure di riconoscimento, come dichiarato dal direttore di gara e come si evince della distinta della squadra allegata al referto di gara. D’altra parte è consuetudine del torneo giovanissimi attendere la fine delle gare del Campionato Esordienti già in svolgimento sullo stesso campo, onde la Società Mazzeo va considerata rinunciataria essendo del tutto ingiustificato l’allontanamento dal campo di gara. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.C. Mazzeo di Napoli e dispone incamerarsi la tassa versata.
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