FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 23/06/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it – 3 – U.S. POTENZA MONDO DI BIAGIONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.4.2004 INFLITTA AL CALCIATORE SANTANGELO GIOVANNI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 59 del 28.5.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 23/06/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it - 3 - U.S. POTENZA MONDO DI BIAGIONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.4.2004 INFLITTA AL CALCIATORE SANTANGELO GIOVANNI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 59 del 28.5.2003) Con delibera in data 30 aprile 2003 (C.U. n. 51) il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata infliggeva la sanzione sportiva della squalifica fino al 31.12.2004 al calciatore Santangelo Giovanni perché al termine della gara U.S. Potenza Mondo di Biagione/ Savoia del 27.4.2003 attendeva presso lo spogliatoio l’arbitro (che lo aveva precedentemente espulso) minacciandolo ed ingiuriandolo e gli scagliava contro violenza il pallone colpendolo al volto. Con delibera in data 28 maggio 2003 (C.U. n. 59) la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata in parziale accoglimento del reclamo proposto, riduceva la squalifica inflitta al Santangelo fino al 28.4.2004. Avverso tale decisione la U.S. Potenza Mondo di Biagione propone ricorso alla C.A.F. assumendo l’estraneità del Santangelo all’episodio che avrebbe visto il Direttore di Gara colpito dal pallone, episodio del quale sarebbe responsabile un altro calciatore e specificatamente tale Passeri Luca. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, prescindendo dalla circostanza che i motivi addotti contrastano con il preciso e circostanziato referto arbitrale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto l’art. 40.7 lett. d/d1 del Codice di Giustizia Sportiva prevede la possibilità di adire la C.A.F. solo per squalifiche superiori ai 12 mesi. Nel caso di specie il Santangelo è stato squalificato dal Giudice Sportivo in data 30.4.2003 fino al 31.12.2004 e la Commissione Disciplinare, riducendo la sanzione inflitta dal primo Giudice, lo ha squalificato fino al 28.4.2004. Trattasi quindi di squalifica inferiore ai 12 mesi e, conseguentemente, non impugnabile in questa sede. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 40 n. 7 lett. d/d1) C.G.S., l’appello dell’U.S. Potenza Mondo di Biagione di Potenza come sopra proposto, e dispone incamerarsi la tassa versata.
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