FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 28/04/2003 n. 17 e sul sito web: www.figc.it – 17 – APPELLO DELLA SOCIETÀ VERSILIA 1998 AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE GASTASINI FEDERICO (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 23/D del 27.2.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 28/04/2003 n. 17 e sul sito web: www.figc.it - 17 - APPELLO DELLA SOCIETÀ VERSILIA 1998 AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI IN RELAZIONE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE GASTASINI FEDERICO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 23/D del 27.2.2003) La società Versilia 1998 s.r.l. ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Tesseramenti di cui al Comunicato Ufficiale n. 23/D del 27.2.2003 relativa al tesseramento del calciatore Gastasini Federico, dichiarato nullo dal Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale della F.I.G.C.. Sostiene la reclamante che tale decisione è frutto di evidente errore in quanto il Gastasini ha sì risolto consensualmente il contratto con il Poggibonsi in data 12.7.2002, ma per poi tesserarsi per una società dilettantistica, in quanto, alla data del 31 luglio 2002, il Grosseto, retrocesso dalla Serie C2, era, a tutti gli effetti, una società dilettantistica, solo successivamente ripescata nella serie professionistica; conseguentemente il Gastasini, dall’entrata in vigore della nuova normativa di cui all’art. 117 delle N.O.I.F., aveva effettuato una sola risoluzione di contratto nella stagione 2002/2003. Ritiene questa Commissione d’Appello Federale che l’impugnata decisione debba essere confermata, in quanto la formulazione attuale dell’art. 117 delle N.O.I.F. - come modificato dal Consiglio Federale il 1° agosto 2002 - non lascia spazio a dubbi di sorta, prevedendo che, anche in caso di risoluzione consensuale del contratto, il calciatore professionista può tesserarsi per altra società unicamente durante i periodi stabiliti per le cessioni di contratto e per una sola volta nel corso della stessa stagione sportiva. Nel caso di specie il calciatore Gastasini nel corso della stagione 2002/2003 ha risolto consensualmente il contratto che lo legava al Poggibonsi Valdelsa, società di Serie C2, per poi tesserarsi con il Grosseto F.C. retrocesso e poi ripescato nella stessa serie; non poteva quindi, nel dicembre 2002, risolvere nuovamente il contratto per tesserarsi per il Versilia 1998. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla società Versilia 1998 di Pietrasanta (Lucca) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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