FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 05/05/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it – 5 – APPELLO DEL TREVISO F.B.C. 1933 E DEL PRESIDENTE SIG. SETTEN ETTORE AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI e 250,00 CIASCUNO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 193/C del 19.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 05/05/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it - 5 - APPELLO DEL TREVISO F.B.C. 1933 E DEL PRESIDENTE SIG. SETTEN ETTORE AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMENDA DI e 250,00 CIASCUNO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 193/C del 19.3.2003) Il Treviso F.B.C. 1993 S.r.l. ed il suo presidente Ettore Setten hanno presentato ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul C.U. n. 193/C del 19 marzo 2003 con la quale venivano sanzionati con l’ammenda di euro 250,00 ciascuno per omessa nomina e tesseramento del medico responsabile sanitario, come imposto alle Leghe professionistiche dall’art. 44 delle N.O.I.F.. Sostengono i ricorrenti che nel caso di specie non si sarebbe trattato di una omissione ma di un mero ritardo in quanto in data 6.11.2002 si era provveduto all’indicazione del responsabile sanitario nella persona del dr. Dino Munarolo, mentre la data del 30.10.2002 indicata dalla Procura Federale nell’atto di deferimento, non aveva alcuna valenza perentoria. Rileva questa Commissione che le doglianze dei ricorrenti sono prive di fondamento, in quanto l’obbligo dell’indicazione e del tesseramento del medico responsabile sanitario sussiste sin dall’inizio della stagione sportiva indipendentemente dalla data indicata dalla Procura Federale, 30 ottobre 2002, solo come momento in cui era stato accertata la ormai avvenuta omissione. La impugnata decisione della Commissione Disciplinare deve pertanto essere confermata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Treviso F.B.C. 1933 di Treviso e dispone incamerarsi la tassa versata.
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