FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 05/05/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it – 8 – APPELLO DELLA POL. ATLETICO 2000 AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.5.2003 AL CALCIATORE DE VIVO ANDREA, DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2003 AL SIG. PAGNIELLO MATTEO, DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.9.2003 AL PRESIDENTE SIG. CENSI GIUSEPPE E DELL’AMMENDA DI € 100,00 INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO S.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 36 del 3.4.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 05/05/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it - 8 - APPELLO DELLA POL. ATLETICO 2000 AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.5.2003 AL CALCIATORE DE VIVO ANDREA, DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2003 AL SIG. PAGNIELLO MATTEO, DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.9.2003 AL PRESIDENTE SIG. CENSI GIUSEPPE E DELL’AMMENDA DI € 100,00 INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO S.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 36 del 3.4.2003) Con atto del 27 gennaio 2003, il Presidente del Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, su segnalazione della Polisportiva Cinecittà Bettini Lazio, ai sensi dell’art. 25, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva ed in virtù dell’art. 42, comma 7, dello stesso Codice di Giustizia Sportiva, deferiva al Giudice Sportivo di 2° Grado, il calciatore De Vivo Andrea, per avere sottoscritto un tesseramento annuale con la Polisportiva Atletico 2000 nonostante fosse già vincolato a tempo indeterminato con la predetta Polisportiva Cinecittà Bettini Lazio, in violazione dell’art. 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e per violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere preso parte in posizione irregolare a 16 gare del Campionato Allievi. Con il calciatore venivano deferiti il Presidente della Pol. Atletico 2000, la Pol. Atletico 2000 per responsabilità oggettiva e il Sig. Pagniello Matteo, accompagnatore ufficiale della società. Il Giudice Sportivo di 2° Grado, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 3 aprile 2003 irrogava ai deferiti le sanzioni disciplinari come in epigrafe riportate. Avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado ha proposto reclamo alla C.A.F. la Pol. Atletico 2000, chiedendo l’annullamento di tutte le sanzioni posto che in data 20 marzo 2003 la Commissione Tesseramenti ha accolto il reclamo proposto dalla madre del calciatore con la conseguenza dell’esclusione di ogni ipotesi di violazione dell’art. 40 comma 4 delle N.O.I.F.. Ritiene la C.A.F. che, come correttamente rilevato dal Giudice Sportivo di 2° Grado, dalla ricostruzione dei fatti e dagli elementi temporali che li hanno caratterizzati, emerge la responsabilità di De Vivo Andrea, di Pagniello Matteo, di Censi Giuseppe e della Pol. Atletico 2000 per le ulteriori violazioni loro rispettivamente ascritte. La violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. è ravvisabile nel comportamento del De Vivo per la mancata diligenza nella sottoscrizione del tesseramento per la Pol. Cinecittà Bettini Appio sprovvisto della firma dell’esercente la potestà genitoriale, la Sig.ra La Sorsa Doriana, e nella successiva sottoscrizione per la Pol. Atletico 2000; correttamente il Sig. Pagniello è stato ritenuto responsabile della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, atteso che avrebbe dovuto usare la comune diligenza, come accompagnatore ufficiale, per valutare la posizione del calciatore De Vivo, nelle gare alle quali questi ha preso parte. Altresì ravvisabile è la violazione dell’art. 2 C.G.S. contestata al Sig. Giuseppe Censi ed alla Pol. Atletico 2000. Per quanto attiene la sanzioni inflitte ai succitati deferiti deve ritenersi la loro congruità sulla base degli atti e dei comportamenti degli stessi tenuti. Conseguentemente il ricorso in esame deve essere respinto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Atletico 2000 di Roma e dispone incamerarsi la tassa versata.
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