FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 08/05/2003 n. 12 e sul sito web: www.figc.it – 12 – APPELLO DEL SAN GIMIGNANO SPORT CLUB AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO, L’AMMENDA DI € 500,00 E LA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2003 AL CALCIATORE SEMPLICI LEONARDO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER L’ATTIVITÀ INTERREGIONALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 17.4.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 08/05/2003 n. 12 e sul sito web: www.figc.it - 12 - APPELLO DEL SAN GIMIGNANO SPORT CLUB AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO IN CORSO, L’AMMENDA DI € 500,00 E LA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2003 AL CALCIATORE SEMPLICI LEONARDO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER L’ATTIVITÀ INTERREGIONALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 139 del 17.4.2003) La società San Gimignano Sport ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 139 del 17 aprile 2003, con la quale, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale, veniva applicata alla società ricorrente la penalizzazione di quattro punti nel campionato in corso ed al calciatore Semplici Leonardo la squalifica fino al 30 aprile 2003. Lamenta la ricorrente la eccessiva onerosità e conseguente iniquità delle sanzioni inflitte anche in considerazione del fatto che il deferimento era avvenuto dopo circa sessanta giorni dalla partecipazione del calciatore ad una gara ufficiale. Ritiene questa Commissione d’Appello che la Commissione Disciplinare abbia correttamente e congruamente sanzionato la condotta della società ricorrente e del calciatore sopra indicato, in quanto posta in essere in aperta violazione dell’art. 117 comma 3 delle N.O.I.F. (come modificato dal Consiglio Federale a decorrere dal 1° agosto 2002), secondo il quale il calciatore professionista può tesserarsi con altra società una sola volta nel corso della stessa stagione sportiva. Risulta infatti dagli atti che il Semplici, già tesserato con la società Poggibonsi partecipante al Campionato di Serie C2 e successivamente svincolato in data 20.7.2002 a seguito di risoluzione di contratto, in data 31.7.2002 sottoscriveva richiesta di aggiornamento tesseramento in favore dell’U.S. Grosseto. Successivamente svincolato anche da quest’ultima per nuova risoluzione del contratto, sottoscriveva ulteriore richiesta di tesseramento per la società San Gimignano Sport. È pertanto evidente che nella fattispecie è stata violata la citata norma di cui all’art. 117 comma 3 delle N.O.I.F., come d’altra parte accertato in via definitiva dalla Commissione Tesseramenti che ha confermato la nullità del tesseramento del calciatore Semplici per il San Gimignano. Corretta appare sia la sanzione inflitta alla società stessa, commisurata alla perdita dei punti conquistati nelle partita alle quali ha partecipato, in posizione irregolare il Semplici, come pure la squalifica a quest’ultimo applicata in modo indubbiamente congruo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal San Gimignano Sport Club di San Gimignano (Siena) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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