FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 08/05/2003 n. 15 e sul sito web: www.figc.it – 15 – APPELLO DELLA POL. MONTEPETRIOLO (AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASA DEL DIAVOLO/MONTEPETRIOLO DEL 2.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 62 ell’11.4.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 08/05/2003 n. 15 e sul sito web: www.figc.it - 15 - APPELLO DELLA POL. MONTEPETRIOLO (AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASA DEL DIAVOLO/MONTEPETRIOLO DEL 2.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 62 ell’11.4.2003) con ricorso del 2.5.2003 l’A.P. Montepetriolo Fontignano ha proposto appello avverso la decisione con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, in accoglimento del reclamo proposto dal G.S. Casa del Diavolo ha annullato la decisione del Giudice Sportivo riportata nel Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Umbria n. 57 del 26 marzo 2003 con la quale era stata attribuita alla A.P. Montepetriolo Fontignano la vittoria, con il punteggio di 2 a 0, della gara del Campionato Regionale di 1ª Categoria - Girone “B” - 8ª di ritorno - G.S. Casa del Diavolo/A.P. Montepetriolo Fontignano del 2.3.2003, ripristinando il risultato di 2 a 0 in favore del G.S. Casa del Diavolo, conseguito sul campo. Con delibera pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 57 del 26 marzo 2003, il G.S. presso il Comitato Regionale Umbria, ritenuto che la squadra Casa del Diavolo, a seguito della effettuazione di due sostituzioni, aveva giocato, sia pure per pochi minuti, non schierando contemporaneamente almeno due giocatori fuori quota, accogliendo il ricorso della A.P. Montepetriolo Fontignano, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 51 del 5 marzo 003, “rilevato che i motivi di reclamo trovano riscontro nel referto arbitrale”, ha inflitto “la punizione sportiva della perdita della gara a carico del G.S. Casa del Diavolo con il risultato di 0-2”.Avverso tale decisione proponeva ritualmente reclamo il G.S. Casa del Diavolo. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria, udito in successione l’arbitro della gara, il legale rappresentante della società reclamante, e nuovamente l’arbitro e quindi il rappresentante della società, riteneva che la versione dei fatti fornita da quest’ultimo nel corso della prima audizione, fosse corrispondente al reale andamento dei fatti, nonché logicamente coerente con la situazione di vantaggio (2 a 0) maturato dalla squadra del Casa del Diavolo al momento delle sostituzioni, avvenute quando era già trascorsa oltre mezz’ora del secondo tempo, con un risultato tale da non potersi logicamente ipotizzare un comportamento inutilmente autolesionistico. Accoglieva pertanto il reclamo, annullando la decisione del Giudice Sportivo e ripristinando il risultato di 2 a 0 in favore del G.S. Casa del Diavolo maturato sul campo. La decisione della Commissione Disciplinare pubblicata con C.U. n. 62 dell’11 aprile 2003, veniva impugnata dalla A.P. Montepetriolo Fontignano con ricorso del 2.5.2003. La società appellante censura la decisione della Commissione Disciplinare per illogicità e contraddittorietà della motivazione su un punto fondamentale della decisione. Ritiene la Difesa della A.P. Montepetriolo che “la motivazione posta dalla Commissione disciplinare a base della decisione gravata... si prospetta come palesemente illogica e del tutto contrastante con la realtà dei fatti e con le risultanze fattuali emerse nel corso dell’intero procedimento...”. Sostiene in proposito la società reclamante che “del tutto errata è... la valutazione che ha portato la Commissione, a fronte di una duplice e contraddittoria valutazione dei fatti resa dal Sig. Bisogni [arbitro della gara] dinnanzi ad essa, ad attribuire maggiore credibilità alla prima versione fornita dal direttore di gara, secondo la quale il cambio Luzzi – Simoncelli sarebbe avvenuto al 38° del secondo tempo, anziché al 32°, come invece riportato nel referto e, conseguentemenete, ad accogliere il reclamo del G.S. Casa del Diavolo”. In particolare, la società deduce che “dalla motivazione della decisione gravata emerge che il convincimento della Commissione si è fondato unicamente sul fatto che l’arbitro, nel fornire la prima versione aveva mostrato ‘fermezza, assoluta sicurezza e pieno convincimento’ mentre quando si è ripresentato spontaneamente di fronte all’organo giudicante, ritrattando quanto in precedenza affermato, aveva perso l’originaria sicurezza”. Deduce inoltre che “la Commissione, incomprensibilmente, non ha tenuto in considerazione elementi di prova emersi nel corso del procedimento, assolutamente decisivi ai fini dell’accertamento della verità dei fatti...”: - l’avere la società reclamante rilevato, con preavviso di reclamo, l’irregolarità delle sostituzioni nell’immediatezza della conclusione della gara, quando non conosceva il contenuto del referto arbitrale; - la mancata contestazione dei fatti da parte del G.S. Casa del Diavolo, nel procedimento innanzi al Giudice Sportivo; - il contenuto del referto arbitrale che, ex art. 31 C.G.S. fa piena prova di quanto avvenuto in campo; - il “cartoncino” dallo stesso utilizzato per le annotazioni delle sostituzioni, prodotto dall’arbitro nel corso della seconda audizione. La società appellante censura poi la decisione impugnata per “...l’assoluta inerzia mostrata dalla Commissione...” in merito all’“inspiegabile comportamento tenuto dall’arbitro di fronte alla Commissione”, e per non aver considerato che il referto arbitrale, nell’annotare il minuto della sostituzione Luzzi-Simoncelli, riportava in un primo momento il numero 32 poi corretto in 38 ed infine rimarcato in 32. I motivi addotti dalla A.P. Montepetriolo Fontignano sono inammissibili ed infondati. Il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso alla C.A.F. si configura solo quando nel ragionamento del giudice del merito (nella fattispecie, la Commissione Disciplinare), sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logicogiuridico posto a base della decisione; questi vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova; l’art. 33 C.G.S. non conferisce, infatti, alla Commissione d’Appello Federale, adita quale giudice di terzo grado, il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito del ricorso, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dall giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti. Orbene, nel caso di specie la motivazione della decisione impugnata non può ritenersi viziata, non risultando, dall’esame della stessa, che il ragionamento svolto dalla Commissione Disciplinare, sia incompleto, incoerente e illogico. In particolare, va evidenziato che la Commissione Disciplinare, con procedimento esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto la rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese dal direttore di gara nel corso della prima fase della sua audizione, con riferimento non solo all’atteggiamento di assoluta sicurezza e pieno convincimento che hanno caratterizzato tali dichiarazioni (confermate dopo l’espresso invito a ben ricordare le circostanze oggetto dell’interrogatorio), ma anche con riferimento al “cartoncino” prodotto dal direttore di gara a giustificazione del successivo ripensamento: in proposito, infatti, la Commissione Disciplinare motiva la propria decisione non ritenendo “...di poter considerare il frutto di questi secondi ripensamenti efficaci ai fini del decidere perché... si richiamano ad un ‘cartellino di gara’ da cui non si evince alcun chiaro elemento obiettivo di riscontro a quanto affermato dallo stesso arbitro nella seconda fase della sua audizione dal momento che il detto cartellino si presenta caratterizzato da diverse abrasioni e segni, peraltro indecifrabili che non depongono certo per una seria sua autenticità ai fini probatori...”. Erroneamente, poi, la Difesa della A.P. Montepetriolo pretende di attribuire valenza di “elementi di prova... assolutamente decisivi” al preavviso di reclamo inoltrato dalla stessa “nell’immediatezza della conclusione della gara”, preavviso, peraltro, presentato il 3.3.2003, giorno successivo a quello della gara, e con riferimento a giocatori non interessati alla sostituzione in esame; nonché alla “mancata contestazione dei fatti prospettati dalla A.P. Montepetriolo da parte della società Casa del Diavolo” nel corso del procedimento innanzi al Giudice Sportivo: è sufficiente rilevare in proposito che il G.S. Casa del Diavolo non si è costituito in quella fase del procedimento, e che la mancata costituzione, non equivale ad accettazione delle prospettazioni della parte costituita. Quanto al richiamo all’art. 31 C.G.S., va rilevato che, nel caso di specie, proprio la incertezza delle annotazioni contenute nel referto arbitrale, ha reso necessaria la istruttoria svolta e l’interrogatorio del direttore di gara. Le ulteriori deduzioni con le quali la Difesa della società appellante censura la decisione della Commissione Disciplinare da un lato per la presunta “inerzia” della stessa in merito all’“inspiegabile comportamento tenuto dall’arbitro di fronte alla Commissione”, dall’altro per non aver considerato che il referto arbitrale conteneva non una ma due correzioni rispetto all’originaria indicazione, risultano per un verso irrilevanti ai fini del decidere, per altro verso sono inammissibili in questa sede, né trovano riscontro negli atti di causa, restando comunque all’interno della possibilità di apprezzamento dei fatti, che, non contrastando con la logica e con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice del merito. Deve, in conclusione affermarsi che, nel caso di specie, la Commissione Disciplinare abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte: il che esclude che la decisione impugnata sia incorsa nei pretesi vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione su un punto fondamentale della decisione, e di omesso esame di circostanze decisive emerse nel corso del procedimento. Il ricorso, pertanto deve essere rigettato e la tassa versata va incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Montepetriolo di Monte Petriolo (Perugia) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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