FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 08/05/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it – 3 – APPELLO DEL CALCIATORE KUDUA JULUS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI UDINE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 25 del 2.4.2003)
FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 08/05/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it -
3 - APPELLO DEL CALCIATORE KUDUA JULUS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2003, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI UDINE
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 25 del 2.4.2003)
Il calciatore Kodua Julus propone reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, in oggetto indicato, con la quale veniva squalificato fino al 30.6.2003 a seguito del deferimento del Presidente del Comitato Provinciale di Udine per doppio tesseramento. Il reclamo del calciatore è motivato dalla considerazione che la violazione ascrittagli, la firma del doppio tesseramento prima con la Società F.C. United Cussignacco e la seconda con la Società Centro Sedia sia stata determinata nell’erronea considerazione che il primo tesseramento non fosse valido. Questa Commissione d’Appello Federale, letti il reclamo del calciatore e la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado, respinge il reclamo in oggetto non essendo i motivi del reclamo stesso meritevoli di un favorevole accoglimento e ordina incamerare la tassa di reclamo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal calciatore Kudua Julus e dispone incamerarsi la tassa versata.
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