FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 08/05/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it – 8 – APPELLO DELLA SALERNITANA SPORT AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA SALERNITANA SPORT/PALERMO DEL 12.4.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 318 del 29.4.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 08/05/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it - 8 - APPELLO DELLA SALERNITANA SPORT AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE PRIMAVERA SALERNITANA SPORT/PALERMO DEL 12.4.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 318 del 29.4.2003) A seguito della disputa della gara del Campionato Nazionale Primavera Salernitana/ Palermo del 12.4.2003, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con Com. Uff. del 15 aprile 2003, sanzionava la società Salernitana - tra l’altro - con la punizione della perdita della gara con assegnazione di gara vinta alla società Palermo con risultato di 0-2, rilevato che la società Salernitana aveva impiegato il calciatore Mazzeo Fabio, che risultava squalificato con Com. Uff. 294 del 7 aprile 2003. Avverso tali provvedimenti la società Salernitana ricorreva alla Commissione Disciplinare, omettendo però di trasmettere contestualmente copia del reclamo alla società controparte Palermo. Tale mancanza comportava la declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell’art. 29 commi 5 e 9 C.G.S., da parte della Commissione Disciplinare, Com. Uff. n. 318 del 29 aprile 2003. L’appello proposto alla C.A.F. dalla Salernitana avverso quest’ultimo provvedimento non è fondato e va respinto, ai sensi dell’art. 29.9 C.G.S., che prevede che “le irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possano essere sanate con i reclami in successiva istanza”; sicuramente in un provvedimento che concerne il risultato di una gara, come nel caso in esame, vi è una controparte a cui si deve inviare copia del reclamo ai fini dell’integrazione del contraddittorio. Ciò non è avvenuto nel caso di specie, omettendo l’attuale reclamante di soddisfare il disposto dell’art. 29.5 e 9 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Salernitana Sport di Salerno e dispone incamerarsi la tassa versata.
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