FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 08/05/2003 n. 9 e sul sito web: www.figc.it – 9 – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI CACCIUTO PAOLA E MAFFA ANTONIO, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E DIRETTORE SPORTIVO DELL’A.C.S. FOOTBALL CAGLIARI, NONCHÉ DELL’A.C.S. FOOTBALL CAGLIARI STESSA, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 59 del 28.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 41/C del 08/05/2003 n. 9 e sul sito web: www.figc.it - 9 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI CACCIUTO PAOLA E MAFFA ANTONIO, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E DIRETTORE SPORTIVO DELL’A.C.S. FOOTBALL CAGLIARI, NONCHÉ DELL’A.C.S. FOOTBALL CAGLIARI STESSA, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile - Com. Uff. n. 59 del 28.3.2003) Il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile, pubblicata sul C.U. n. 59 del 28 marzo 2003, con la quale il presidente dell’A.C.S. Football Cagliari, Cacciuto Paola, e la società A.C.S. Cagliari sono stati prosciolti dagli addebiti per i quali erano stati deferiti dallo stesso Procuratore Federale (rispettivamente violazione dell’art. 1 comma 1 e art. 12 comma 5 C.G.S. e violazione dell’art. 2 commi 3 e 4 C.G.S.). Il deferimento aveva tratto origine dagli esposti di due calciatrici di Football Cagliari, Taccori Maila ed Orani Ilaria le quali avevano denunciato che la suddetta società aveva fatto partecipare alla gara Vallasinese/Cagliari del 20.1.2002, sotto il falso nome delle esponenti, rimaste invece in Sardegna, due altre calciatrici, rispettivamente Piras Paola e Cossu Sabrina entrambe squalificate. La Commissione Disciplinare ha ritenuto che le accuse mosse dalle due citate esponenti, in quanto non confermate da alcun riscontro obiettivo, non fossero attendibili e, in particolare, che la indicazione dei nominativi Taccori ed Orani nella lista di gara, “costituisce un fatto che di per sé non prova la circostanza che talune giocatrici abbiano effettivamente giocato utilizzando illecitamente quei nominativi”. Ritiene questa Commissione d’Appello che il ricorso del Procuratore Federale debba essere accolto in quanto pienamente fondato. Risultano, infatti, acquisiti agli atti dell’indagine gli esposti delle calciatrici Taccori ed Orani dai quali risulta in maniera indiscutibile che le stesse non hanno partecipato alla gara Vallassinese/Football Cagliari del 20.1.2002, giorno in cui si trovavano presso le rispettive sedi in Sardegna. La Taccori ha puntualmente confermato le circostanze denunciate ed in particolare che al suo posto aveva giocato la compagna di squadra Piras Paola; la Orani, al contrario, si è limitata ad inviare alla Lega una lettera con la quale non ha affatto ritrattato le accuse precedentemente mosse, precisando solo la sua volontà di non “portare avanti nessuna pratica” per non danneggiare la società Football Cagliari. Non v’è dubbio che le univoche ed incontestabili dichiarazioni accusatorie delle due giocatrici, debbano essere considerate, sul piano probatorio, elementi sufficienti a far ritenere accertato il fatto in contestazione, mentre non può non tenersi anche conto della circostanza che la società deferita, invitata dall’Ufficio indagini a produrre la lista di imbarco sul volo relativo alla trasferta del 20.1.2002, attraverso la quale avrebbe potuto agevolmente provare la falsità delle affermazioni delle due denuncianti, è rimasta del tutto inerte con ciò dimostrando di non avere argomenti validi per la propria difesa. Ciò posto, ritenuto altresì che la responsabilità del presidente dell’A.C.S. Football Cagliari emerge documentalmente in quanto risulta che la Cacciuto ha firmato di persona la lista delle calciatrici impiegate nella gara del 20.1.2002 e che le giustificazioni addotte appaiono del tutto prive di fondamento, in accoglimento del ricorso del Procuratore Federale, va dichiarata la sua responsabilità e, conseguentemente, quella diretta della società. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Procuratore Federale ed in riforma dell’impugnata delibera, infligge alla Sig.ra Cacciuto Paola la sanzione dell’inibizione per mesi 6 e all’A.C.S. Football Cagliari la sanzione dell’ammenda di e 1.500,00.
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