FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 12/05/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it – 3 – APPELLO DELLA POL. VALGUARNERA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 30.6.2003, DELL’AMMENDA DI € 775,00 E DELLE INIBIZIONI FINO AL 31.12.2004 INFLITTE AI SIGG.RI GULINA GAETANO, PROFETA SALVATORE E CULTRARO SALVATORE E FINO AL 31.10.2003 AL SIG. LITTERI DOMENICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 47 del 3.4.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 12/05/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it - 3 - APPELLO DELLA POL. VALGUARNERA AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO FINO AL 30.6.2003, DELL’AMMENDA DI € 775,00 E DELLE INIBIZIONI FINO AL 31.12.2004 INFLITTE AI SIGG.RI GULINA GAETANO, PROFETA SALVATORE E CULTRARO SALVATORE E FINO AL 31.10.2003 AL SIG. LITTERI DOMENICO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 47 del 3.4.2003) La Pol. Valguarnera ha proposto, ritualmente, reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata sul Com. Uff. n. 47 del 2 aprile 2003, riguardante la gara Valguarnera/Barrese del 23.2.2003. La ricorrente chiede: 1) “Scagionare i dirigenti responsabili dell’ordine pubblico, annullando la squalifica o in subordine, rideterminarla in modo congruo” (i dirigenti Gulina Gaetano e Profeta Salvatore sono stati squalificati sino al 31.12.2004, dalla Commissione Disciplinare; la stessa Commissione ha confermato la squalifica, inflitta ai dirigenti Cultraro Salvatore e Litteri Domenico, dal Giudice Sportivo, fino al 31.12.2004, il primo e fino al 31.10.2003, il secondo); 2) Rideterminare, in modo congruo, la squalifica del campo” (inflitta fino al 30.6.2003); 3) “Rideterminare l’ammenda (di 775 euro). La tesi difensiva di fondo è che la Commissione Disciplinare ha affermato che “dagli atti ufficiali di gara non si evincono i singoli atti loro (ai dirigenti) attribuiti e la relativa individuazione soggettiva” e che, di conseguenza, le sanzioni devono essere ridotte”. Per completezza, va aggiunto che la ricorrente dichiara che “non vuole sottrarsi alla responsabilità oggettiva, per i fatti accaduti”’. Il motivo della richiesta della riduzione della squalifica del campo e dell’ammenda è costituito dall’essersi i dirigenti della società prodigati “a che la situazione non degenerasse” e dalle “lievi conseguenze subite dall’arbitro” che ha potuto lasciare lo stadio, alla guida della propria macchina. Rileva il Collegio che l’appello è infondato e non può essere accolto. Non può essere condivisa l’argomentazione difensiva, concernente “la mancanza della relativa individuazione soggettiva” dei dirigenti della Polisportiva Valguarnera”, in quanto l’arbitro (v. allegato al referto della gara) ha precisato di avere riconosciuto, con certezza, i quattro dirigenti incolpati come “i quattro addetti al servizio d’ordine sostitutivo”, precedentemente, identificati e che portavano “il tesserino della società esposto sul giubbino”. Lo stesso arbitro, ha, poi, ulteriormente, identificato i quattro dirigenti, specificando, nella nota del 25.2.2003, anche le loro singole condotte (il Cutraro lo aveva colpito, per primo, con uno schiaffo alla guancia destra; il Profeta e il Gulina lo avevano colpito con due pugni alla nuca, provocandogli perdita dell’equilibrio e il Litteri lo aveva strattonato, con forza, all’altezza della casacca). La sanzione dell’inibizione per Gulina, Profeta e Cultraro (per tutti, con scadenza al 31.12.2004) è adeguata all’estrema gravità dei loro predetti comportamenti, consistiti in una vera e propria aggressione, in gruppo, nei confronti del direttore di gara, aggravata dall’avere aperto gli sportelli che danno accesso al campo di gioco, così, consentendo, ad un numeroso gruppo di spettatori (circa trenta) di venire a contatto con il predetto direttore di gara, circondandolo e spingendolo, verso il muro perimetrale, dove veniva colpito, “ripetutamente, in diverse parti del corpo, con calci, pugni alla nuca, schiaffi, colpi di ombrelli e sputi, provocandogli forti dolori, giramenti di testa e mancamento”. A fronte di comportamenti, così gravi, nell’appello non si va oltre a riferimenti, sostanzialmente ininfluenti, al fatto che altri dirigenti della società si sono prodigati a non fare degenerare la situazione, mentre, in realtà, dall’allegato al referto arbitrale, emerge che solo l’accompagnatore Cannarozzo Giuseppe ha cercato, invano, di aiutare il direttore di gara. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per le lesioni subite dal direttore della gara, che, all’evidenza, non possono essere considerate “lievi”, sulla base della documentazione sanitaria in atti. Da quanto fin qui detto, emerge l’adeguatezza, anche, della durata della squalifica del campo fino al (ormai, decorso) 30.6.2003. Il ricorso concernente il dirigente Litteri Domenico è inammissibile, ai sensi dell’art. 40 comma 7 d/d1 C.G.S.. Stessa sorte spetta al ricorso tendente alla riduzione dell’ammenda, che non rientra tra i casi previsti del predetto art. 40 C.G.S.. Deve essere incamerata la tassa versata. Per questi motivi la C.A.F., sull’appello come sopra proposto dalla Pol. Valguarnera di Valguarnera (Enna), così dispone: - inammissibile, ai sensi dell’art. 40 n. 7 lett. d/C.G.S., per la parte inerente la sanzione dell’ammenda inflitta alla società e la sanzione dell’inibizione inflitta al Sig. Litteri Domenico; - respinto nel resto; dispone incamerarsi la relativa tassa.
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