FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 12/05/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it – 4 – APPELLO DEL CALCIATORE GOLLES ANDREA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO D’AUTORITÀ, PER INATTIVITÀ, AI SENSI DELL’ART. 109 N.O.I.F. DALLA U.S. MANZANESE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 23/D del 27.2.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 12/05/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it - 4 - APPELLO DEL CALCIATORE GOLLES ANDREA AVVERSO LA REIEZIONE DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO D’AUTORITÀ, PER INATTIVITÀ, AI SENSI DELL’ART. 109 N.O.I.F. DALLA U.S. MANZANESE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 23/D del 27.2.2003) La Commissione Tesseramenti, in data 27.2.2003, dichiarava inammissibile il reclamo del calciatore Golles Andrea, tendente ad ottenere lo svincolo dalla U.S. Manzanese, non essendosi verificato nessuno dei casi di cui all’art. 106 N.O.I.F. e non avendo, comunque, il predetto, inviato la sua richiesta a mezzo raccomandata, alla società e copia della stessa (con allegata la ricevuta della raccomandata) al Comitato Regionale competente, come disporto dall’art. 109 comma 2 N.O.I.F.. Il calciatore ha proposto appello, non affrontando nessuno dei condivisibili argomenti posti alla base della decisione della Commissione Tesseramenti. Ne consegue che l’appello va rigettato. La tassa reclamo deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal calciatore Golles Andrea e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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