FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 12/05/2003 n. 7 e sul sito web: www.figc.it – 7 – APPELLO DELL’A.C. PAVIA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO, A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L’U.S. ALESSANDRIA CALCIO, IN RELAZIONE AL MANCATO TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI NORDI OMAR E RAMON TIZIANO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 19/D – Riunione del 22.1.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 12/05/2003 n. 7 e sul sito web: www.figc.it - 7 - APPELLO DELL’A.C. PAVIA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO, A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L’U.S. ALESSANDRIA CALCIO, IN RELAZIONE AL MANCATO TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI NORDI OMAR E RAMON TIZIANO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 19/D - Riunione del 22.1.2003) Il 14.10.2002 l’A.C. Pavia Calcio s.r.l. presentava alla Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C. un ricorso nei confronti della U.S. Alessandria Calcio s.r.l. per sentirla condannare al pagamento dell’importo capitale di euro 51.645,69 quale corrispettivo per la cessione dei diritti sportivi per le prestazioni del calciatore Omar Nordi, nonché al pagamento di euro 18.075,99 quale corrispettivo per la cessione dei diritti sportivi per le prestazioni del calciatore Tiziano Ramon. Tale richiesta era motivata dal fatto che entrambi i relativi contratti, divenuti esecutivi ex art. 3 dell’accordo collettivo elaborato dall’Associazione Italiana Calciatori e sottoscritto dalla F.I.G.C., d’intesa con le Leghe, confermati con le comunicazioni in data 2.8.2000 e 20.9.2000 (che indicava i corrispettivi spettanti al Pavia e dovuti dall’Alessandria per i trasferimenti dei due calciatori sopracitati) non erano stati onorati dalla società Alessandria. Successivamente quindi la Lega, con comunicazioni datate 20.9.2002, ma inviate via fax il 2.10.2002, indirizzate all’Alessandria e per conoscenza al Pavia e ai calciatori, dichiarava “l’annullamento delle pratiche di tesseramento a causa dello splafonamento del budget”, inibendo in tal modo all’Alessandria di schierare in gare ufficiali i calciatori trasferiti dal Pavia, a partire dal 2.10.2002. La Commissione Vertenze Economiche, con decisione notificata il 13.2.2003 alla A.C. Pavia s.r.l., riteneva il reclamo inammissibile perché non sottoscritto dall’interessato, bensì da uno dei legali ai quali, con atto separato, è stata conferita dal Presidente della A.C. Pavia una generica delega a rappresentare e difendere la Società “in tutti i procedimenti avanti agli organi della Lega Naz. Profess. di Serie C, della F.I.G.C. e del Coni di cui presente procedimento”. In sintesi tale delega, proprio in quanto generica e materialmente avulsa dal corpo del reclamo non poteva essere interpretata nemmeno come procura speciale, specificatamente conferita per la redazione e presentazione del reclamo stesso. Presentava appello a questa Commissione l’A.C. Pavia s.r.l. sostenendo come: - la trasmissione degli atti effettuata dal legale che segue la pratica in forza di delega rilasciata dal tesserato sia a questo riconducibile, anche alla luce del dettato di cui all’art. 29.5 C.G.S., che recita come la trasmissione degli atti sia effettuata “a cura degli interessati” e non personalmente; - la delega, pur rilasciata con foglio separato, era materialmente congiunta al reclamo, in quanto “pinzato” e collezionato con lo stesso; - la delega, anche se generica ma fisicamente unita ad un atto, risulta valida ed ammissibile, restando il requisito della specialità assorbito dal contesto documentale unitario; - il richiamo al “presente procedimento”, contenuto nel mandato a margine del ricorso, è sufficiente per attribuire al ricorrente la volontà di promuovere il giudizio. Chiedeva pertanto l’annullamento della decisione della C.V.E., riconoscere valida ed efficace la delega rilasciata dall’A.C. Pavia s.r.l. in calce al ricorso, con conseguente rinvio degli atti alla medesima C.V.E. per l’esame nel merito. L’U.S. Alessandria Calcio presentava a sua volta una memoria di controdeduzione, chiedendo la conferma della decisione della C.V.E., risultando la delega a suo tempo rilasciata dall’Amm.re dell’A.C. Pavia ai propri difensori insanabilmente nulla ed inesistente. L’appello così come presentato dall’A.C. Pavia s.r.l. è infondato e va pertanto respinto. Agli atti risulta che il reclamo non è sottoscritto (né è stato presentato) dalla parte interessata, bensì da uno dei legali ai quali, con atto separato, è stata conferita dal Presidente dell’A.C. Pavia una generica delega a rappresentare e difendere la società “in tutti i procedimenti avanti gli organi della Lega Nazionale Professionisti di Serie C, della Federazione Italiana Giuoco Calcio e del CONI di cui al presente procedimento”. Orbene, non può non concordarsi con quanto già evidenziato dalla C.V.E., allorquando viene sottolineato come la delega agli atti generica e materialmente avulsa dal corpo del reclamo e quindi non può essere interpretata nemmeno come procura speciale specificatamente conferita per la redazione e presentazione del reclamo stesso. Sul punto poi la giurisprudenza della Commissione d’Appello Federale è sempre stata puntuale, precisa, ferma, a tal punto da non ritenere soddisfatto il requisito della presentazione personale del reclamo di cui al combinato disposto dagli art. 46.2 e 29 C.G.S.. Giurisprudenza peraltro consolidata e pacifica per cui “va dichiarato inammissibile il reclamo del tesserato non redatto e sottoscritto da lui, ma da un procuratore legale, cui ha conferito mandato “ad lites” mediante delega a margine dell’atto contenente la dichiarazione di impugnativa. Né può considerarsi come valida sottoscrizione, ai fini che ne concernono, la firma del tesserato apposta in calce alla delega, essendo questa finalizzata esclusivamente al conferimento della procura e non potendo univocamente interpretarsi come manifestazione di volontà diretta a fare proprio il contenuto del mezzo di impugnazione proposto, dato che per poter formulare una simile ipotesi occorrerebbe la prova volta a vincere la presunzione del rilascio della procura in tempo antecedente e non successivo alla redazione della dichiarazione di impugnazione”. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.C. Pavia di Pavia ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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