FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 12/05/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it – 8 – APPELLO DELL’A.C. PAVIA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L’U.S. ALESSANDRIA IN RELAZIONE AL MANCATO TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI OMAR NORDI E TIZIANO RAMON (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 24/D – Riunione del 13.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 43/C del 12/05/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it - 8 - APPELLO DELL’A.C. PAVIA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ A SEGUITO DI VERTENZA ECONOMICA CON L’U.S. ALESSANDRIA IN RELAZIONE AL MANCATO TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI OMAR NORDI E TIZIANO RAMON (Delibera della Commissione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 24/D – Riunione del 13.3.2003) Il 14.10.2002 l’A.C. Pavia Calcio s.r.l. presentava alla Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C. un ricorso nei confronti della U.S. Alessandria Calcio s.r.l. per sentirla condannare al pagamento dell’importo capitale di euro 51.645,69 quale corrispettivo per la cessione dei diritti sportivi per le prestazioni del calciatore Omar Nordi, nonché al pagamento di euro 18.075,99 quale corrispettivo per la cessione dei diritti sportivi per le prestazioni del calciatore Tiziano Ramon. Tale richiesta era motivata dal fatto che entrambi i relativi contratti, divenuti esecutivi ex art. 3 dell’accordo collettivo elaborato dall’Associazione Italiana Calciatori e sottoscritto dalla F.I.G.C., d’intesa con le Leghe, confermati con le comunicazioni in data 2.8.2000 e 20.9.2000 (che indicava i corrispettivi spettanti al Pavia e dovuti dall’Alessandria per i trasferimenti dei due calciatori sopracitati) non erano stati onorati dalla società Alessandria. Successivamente quindi la Lega, con comunicazioni datate 20.9.2002, ma inviate via fax il 2.10.2002, indirizzate all’Alessandria e per conoscenza al Pavia e ai calciatori, dichiarava “l’annullamento delle pratiche di tesseramento a causa dello splafonamento del budget”, inibendo in tal modo all’Alessandria di schierare in gare ufficiali i calciatori trasferiti dal Pavia, a partire dal 2.10.2002. La Commissione Vertenze Economiche, con decisione notificata il 13.2.2003 alla A.C. Pavia s.r.l., riteneva il reclamo inammissibile perché non sottoscritto dall’interessato, bensì da uno dei legali ai quali, con atto separato, è stata conferita dal Presidente della A.C. Pavia una generica delega a rappresentare e difendere la Società “in tutti i procedimenti avanti agli organi della Lega Naz. Profess. di Serie C, della F.I.G.C. e del Coni di cui presente procedimento”. In sintesi tale delega, proprio in quanto generica e materialmente avulsa dal corpo del reclamo non poteva essere interpretata nemmeno come procura speciale, specificatamente conferita per la redazione e presentazione del reclamo medesimo. Il 18 febbraio 2003 il Pavia, considerato che il precedente ricorso del 14.10.2002, in quanto dichiarato inammissibile era da considerarsi inesistente, e quindi al di fuori dell’ipotesi normativa di irregolarità processuale prevista dall’art. 29.9 C.G.S., presentava nuovo ricorso alla Commissione Vertenze Economiche, con le stesse motivazioni e richieste di quello presentato il 14.10.2002. La Commissione Vertenze Economiche, preso atto che la reclamante Pavia s.r.l., pur ritualmente e formalmente sollecitata dalla Segreteria della Commissione con telex del 24.4.2003, non aveva provveduto al versamento della prescritta tassa, ai sensi degli art. 46 comma 2 e art. 29 commi 8 e 9 C.G.S., dichiarava inammissibile il reclamo. Ricorreva il Pavia avanti alla Commissione d’Appello Federale sostenendo che il 7 marzo 2003 il Pavia ebbe a pagare la tassa richiesta mediante assegno circolare per la somma di euro 207,00, inviato alla F.I.G.C. e solo per errore materiale intestato alla C.A.F. e non alla Commissione Vertenze Economiche, anche perché la causale dell’assegno riportava la dicitura “per il ricorso decisione vertenze economiche”; e comunque invocando il dettato di cui all’art. 29.8 C.G.S.. Chiedeva pertanto la dichiarazione che il versamento della tassa di euro 207,00 pagata dal Pavia con assegno del 7.3.2003 era relativo al procedimento avviato con il reclamo avanti la Commissione Vertenze Economiche del 18.2.2003; nonché la dichiarazione di insussitenza della inammissiblità affermata dalla C.V.E. nella decisione n. 32/2003 (Com. Uff. 24/D del 13.3.2003), con conseguente rinvio per l’esame del merito alla stessa C.V.E.. L’appello così come proposto è fondato e va accolto. L’art. 29.8 C.G.S. stabilisce che “i reclami, anche se soltanto preannunciati, sono gravati dalla prescritta tassa”. Nel caso di mancato invio della tassa, l’Organo di Giustizia Sportiva cui è stato proposto il reclamo fa regolarizzare il versamento e, nel caso in cui la reclamante sia una società, anche mediante addebito sul relativo conto. Essendo la Commissione Vertenze Economiche un organo di Giustizia Sportiva ex art. 45 e 46 C.G.S., la stessa non avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del ricorso del Pavia per mancato versamento della tassa reclamo, ma richiedere al Pavia la regolarizzazione del versamento oppure addebitare la somma sul conto della società Pavia. Ai sensi dell’art. 33.5 C.G.S., quindi, ritenuta insussistente l’inammissiblità dichiarata dalla C.V.E. sul ricorso depositato dal Pavia il 18.2.2003, va annullata la relativa decisione, con rinvio degli atti alla Commissione Vertenze Economiche, per l’esame del merito. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’A. C. Pavia di Pavia, così dispone: - annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità; - rimette gli atti alla Commissione Vertenze Economiche per l’esame di merito; ordina restituirsi la relativa tassa.
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