FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 19/05/2003 n. 2 e sul sito web: www.figc.it – 2 – APPELLO DELLA POL. SABAZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.2.2007 INFLITTA AL CALCIATORE MANNINA GIOVANNI ANTONIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 66 del 3.4.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 19/05/2003 n. 2 e sul sito web: www.figc.it - 2 - APPELLO DELLA POL. SABAZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.2.2007 INFLITTA AL CALCIATORE MANNINA GIOVANNI ANTONIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 66 del 3.4.2003) Con delibera del 20 febbraio 2003 (C.U. n. 21/A) il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Roma squalificava il giocatore Mannina Giovanni Antonio della Sabazia Calcio fino al 15.2.2007 perché, alla fine della gara Sabazia Calcio/Pro Calcio Bracciano) del 16.2.2003 aveva colpito l’arbitro “con un forte calcio ad una gamba causandogli intenso dolore”. Il reclamo avverso la predetta delibera veniva rigettato dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio (C.U. n. 66 del 3 aprile 2003) attesa la decisione e circostanziata conferma, da parte dell’arbitro, di quanto riportato in sede di referto. Ricorre a questa Commissione d’Appello Federale la Pol. Sabazia Calcio chiedendo ancora l’annullamento della sanzione inflitta al Mannina. L’appello è inammissibile. Ed invero il ricorso in esame è fondato su motivi attinenti esclusivamente al merito e segnatamente alla estraneità del Mannina al fatto contestato e, quindi, motivi non proponibili in questa sede. Esso, infatti, non prevede nei confronti della delibera impugnata alcuna censura che possa ricondursi ai motivi di ricorso alla C.A.F. tassativamente elencati dall’art. 33 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come innanzi proposto dalla Pol. Sabazia Calcio di Anguillara Sabazia (Roma) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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