FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 19/05/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it – 3 – APPELLO DELL’U.S. CASARANO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 4 GARE E L’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2003 INFLITTA AL SIG. ARETANO GIOVANNI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale – Com. Uff. n. 137 dell’11.4.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 19/05/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it - 3 - APPELLO DELL’U.S. CASARANO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 4 GARE E L’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2003 INFLITTA AL SIG. ARETANO GIOVANNI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale - Com. Uff. n. 137 dell’11.4.2003) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale ha rigettato il reclamo della U.S. Casarano, avverso la squalifica del campo di giuoco per quattro gare effettive e l’inibizione sino al 31.12.2003 al dirigente Aretano Giovanni, comminate dal Giudice Sportivo con delibera pubblicata sul C.U. n. 131 del 2 aprile 2003 del Comitato Interregionale, a motivo di intemperanze dei sostenitori del Casarano durante e dopo lo svolgimento della gara - sino ad impedire l’uscita dell’auto degli Ufficiali di gara dall’impianto sportivo ed a richiedere l’intervento della forza pubblica - ed a motivo della partecipazione a tali eventi del suddetto dirigente. Rilevava la Commissione che le motivazioni addotte a sostegno del reclamo da parte della U.S. Casarano - volte ad inficiare la rispondenza al vero delle dichiarazioni rese nel referto arbitrale - apparivano sprovviste di ogni fondamento probatorio, a fronte della fede privilegiata di cui gode il rapporto degli Ufficiali di gara, e che le sanzioni irrogate apparivano congrue in relazione a quanto verificatosi ed altresì ai gravi precedenti già sanzionati nel corso della corrente stagione. Pubblicata la decisione della Commissione Disciplinare sul Comunicato Ufficiale n. 137 dell’11 aprile 2003, la U.S. Casarano formulava dichiarazione di reclamo, con contestuale richiesta di copia dei documenti ufficiali, il 14 aprile successivo, conformemente all’art. 33, comma 2, lett. a), C.G.S.. Ricevuti gli atti il 29 aprile, la U.S. Casarano proponeva poi tempestivamente appello in data 6 maggio 2003. Deduceva l’appellante che la Commissione Disciplinare non aveva tenuto in alcuna considerazione le argomentazioni addotte nei motivi di reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo, considerandole sprovviste di ogni prova, e per tale ragione reiterava pressoché integralmente “le motivazioni poste a fondamento del gravame proposto avverso” la predetta decisione, specie nella parte relativa all’accertamento dei fatti. In ordine alla comunicazione della sanzione, inoltre, l’appellante censurava la pronuncia appellata per aver essa fatto leva contraddittoriamente sulla esistenza di “gravi precedenti”, là dove le due squalifiche inflitte nel corso della stagione al campo di giuoco della U.S. Casarano erano state in entrambe le occasioni ridotte dalla Commissione Disciplilnare, che aveva riconosciuto, nel primo caso, un evidente errore del Giudice Sportivo, e nel secondo “addirittura l’infondatezza della sanzione disciplinata adottata”. Il gravame della U.S. Casarano censura sostanzialmente la decisione appellata per omessa motivazione, nella parte relativa all’accertamento dei fatti, e per contraddittoria motivazione nella parte relativa alla commisurazione della sanzione. Il gravame, da ritenersi dunque promosso ex art. 33, comma 1, lett. c), C.G.S., è infondato e va conseguentemente respinto. Quanto all’accertamento dei fatti, la pronuncia della Commissione Disciplinare, benché innegabilmente scarna, non fa altro che trarre le inevitabili conseguenze del valore di prova privilegiata proprio del referto degli Ufficiali di gara. Rispetto a tale valore a nulla valgono le argomentazioni in parte apodittiche ed in parte induttive, sollevate dall’appellante; e ciò anche a tacere del fatto che le postulazioni indiziarie su cui si appunta il gravame appaiono ben lungi dall’attingere i requisiti della gravità, precisione e concordanza, e contengono delle sgradevoli illazioni nei confronti delle forze dell’ordine presenti presso il campo di giuoco, impegnatesi invece senza risparmio nell’evitare un’ulteriore e probabilmente incontrollata degenerazione delle intemperanze dei tifosi. Quanto poi ai profili di commisurazione della pena, la pronuncia della Commissione Disciplinare è esente dal vizio lamentato. L’elemento della recidiva è infatti incontroverso e riconosciuto dalla stessa appellante. Ne discende, appunto, l’assenza della censurata contraddittorietà della pronuncia di seconde cure. Per contro, la valutazione circa la gravità della sanzione da comminare in considerazione dell’effettiva gravità dei precedenti - che è ciò su cui si appunta il gravame - è affidata in via esclusiva al giudice del merito e non può essere oggetto di riesame da parte della C.A.F.. E ciò anche a prescindere dal rilievo per cui le pregresse riduzioni delle squalifiche comminate durante la stagione da un lato non legittimavano, ovviamente, alcuna aspettativa di una nuova riduzione, in assenza delle ragioni che avevano giustificato dette riduzioni (in entrambi i casi, sostanzialmente, un opportuno ridimensionamento della gravità dei fatti contestati, i cui presupposti invece non ricorrevano nel caso de quo); dall’altro lato attestavano una “consuetudine” alle intemperanze dei sostenitori della società appellante, evidentemente non contrastata da quest’ultima, che del tutto opportunamente ha indotto la Commissione Disciplinare ad orientarsi verso una sanzione particolarmente afflittiva. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Casarano di Casarano (Lecce) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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