FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 19/05/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it – 4 – APPELLO DELLA S.S. ROGGIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROGGIANO/SAN LORENZO DEL VALLO DEL 6.4.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 102 del 5.5.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 19/05/2003 n. 4 e sul sito web: www.figc.it - 4 - APPELLO DELLA S.S. ROGGIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROGGIANO/SAN LORENZO DEL VALLO DEL 6.4.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 102 del 5.5.2003) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria, letto il reclamo della società Roggiano, che chiedeva la ripetizione della gara Roggiano/San Lorenzo del Vallo del 6.4.2003 perché sospesa al 40° del secondo tempo per mancanza delle condizioni ambientali; nonché quello presentato dalla società S. Lorenzo del Vallo, che chiedeva irrogarsi alla società avversaria la punizione sportiva della perdita della gara, avendo l’arbitro dovuto sospendere la stessa per il venir meno delle più elementari misure di sicurezza; considerato che quanto sostenuto dalle società reclamanti non trovava riscontro negli atti ufficiali (rapporto e supplemento della stessa), da cui risultava che la gara “è regolarmente terminata”, oltre a provvedimenti nei confronti di tesserati del Roggiano, pubblicava il risultato della gara Roggiano/San Lorenzo del Vallo 1-1. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria rigettava i reclami presentati dalle società avverso la decisione del Giudice Sportivo, risultando dagli atti ufficiali come il direttore di gara avesse ritenuto regolarmente terminata la gara al 47° del secondo tempo e come gravi risultassero i fatti addebitati ai tesserati del Roggiano. Si appellava a questa Commissione d’Appello Federale il S.S. Roggiano, sostenendo la contraddittorietà dell’operato dell’arbitro che dapprima decretava la fine anticipata della competizione in esame, constatando una reale situazione di pericolo, e solo davanti agli organi disciplinari, in netta contraddizione con il rapporto arbitrale, affermava che la gara era regolarmente terminata al 47° del secondo tempo dopo circa due minuti di recupero. Chiedeva pertanto la ripetizione della gara e la riduzione della squalifica ai propri tesserati. Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile. Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all’attenzione degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33.1 C.G.S. che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia “solo” come Giudice di secondo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come innanzi proposto dalla S.S. Roggiano di Roggiano Gravina (Cosenza) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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