FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 19/05/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it – 5 – APPELLO DELLA S.S. PROMO POTENZA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE IN ORDINE ALLA SQUALIFICA DEL TESSERATO CAPOBIANCO PASQUALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 52 del 7.5.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 19/05/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it - 5 - APPELLO DELLA S.S. PROMO POTENZA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE IN ORDINE ALLA SQUALIFICA DEL TESSERATO CAPOBIANCO PASQUALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 52 del 7.5.2003) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata ha dichiarato inammissibile il reclamo della S.S. Promo Potenza, avverso la squalifica del tesserato Capobianco Pasquale sino al 31 dicembre 2004, irrogata dal Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. del 2 aprile 2003, per avere il predetto utilizzato linguaggio offensivo nei confronti dell’arbitro ed averlo colpito con un calcio sulla gamba, tentando di ripetere il gesto e non riuscendovi per il pronto intervento degli altri calciatori. Rilevava la Commissione come il reclamo della S.S. Promo Potenza fosse stato spedito in data 7 aprile e pervenuto alla Commissione stessa il giorno successivo; che con Com. Uff. della F.I.G.C., n. 127/A, il Presidente Federale aveva deliberato l’abbreviazione a tre giorni dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva, per le ultime quattro giornate di campionato; che di conseguenza il gravame della reclamante risultava intempestivo e doveva essere dichiarato inammissibile. Pubblicata la decisione della Commissione Disciplinare sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 7 maggio 2003 del Comitato Regionale Basilicata, la S.S. Promo Potenza interponeva tempestivamente appello alla C.A.F. in data 9 maggio. Deduceva l’appellante che l’abbreviazione dei termini, cui aveva riguardo la decisione gravata, doveva intendersi riferita solo ai reclami avverso il regolare svolgimento delle gare e non invece a quelli concernenti le sanzioni di squalifica o di inibizione comunque inflitte, per il cui iter si sarebbe dovuto osservare l’ordinario termine di sette giorni di cuiagli artt. 32, comma 2, e 34, comma 2, C.G.S.. Risultava conseguentemente erronea la declaratoria d’inammissibilità del reclamo della S.S. Promo Potenza, proposto il quarto giorno successivo alla pubblicazione in Com. Uff. della delibera del Giudice Sportivo, e quindi nel pieno rispetto della predetta norma decadenziale. Il gravame della S.S. Promo Potenza, promosso ex art. 33, comma 1, lett. b), C.G.S., è fondato e va conseguentemente accolto. La lettura del provvedimento del Presidente Federale di abbreviazione dei termini di gravame, pubblicato sul Com. Uff. n. 127/A F.I.G.C., rende evidente come la finalità sia quella di accelerare la definizione delle sole contestazioni attinenti al regolare svolgimento delle gare (“dare rapidità temporale alle gare”), proprio al fine di garantire una più rapida acquisizione salda dei risultati delle ultime giornate di campionato e delle fasi di play-off e play-out, ed in tal modo la stabilizzazione degli esiti finali dei campionati di categoria. Nulla ha a che vedere il predetto provvedimento, nella sua ratio, con i provvedimenti sanzionatori di squalifica dei tesserati, che palesemente non inficiano né mettono in discussione l’acquisizione dei risultati delle gare e quindi, in prospettiva, la definizione delle classifiche finali dei campionati, delle promozioni e delle retrocessioni. Deve pertanto ritenersi che il termine per la proposizione del reclamo della S.S. Promo Potenza, contro la squalifica del tesserato Capobianco Pasquale sino al 31 dicembre 2004 era il termine ordinario di sette giorni, previsto dal comma 2 dell’art. 32 e dal comma 2 dell’art. 34 C.G.S., conseguendone la tempestività dell’interposto gravame; l’erroneità della declaratoria d’inammissibilità pronunciata dalla Commissione Disciplinare; l’annullamento di questa e, ex art. 33, comma 5, ult. parte, il rinvio all’Organo che ha emesso la decisione per l’esame del merito del reclamo originario della S.S. Promo Potenza. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla S.S. Promo Potenza di Potenza, annulla, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., l’impugnata delibera per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata per l’esame di merito. Ordina restituirsi la relativa tassa.
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