FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 19/05/2003 n. 6 e sul sito web: www.figc.it – 6 – APPELLO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMONIZIONE E DELL’AMMENDA DI e 2.000,00 AL PROF. CINQUINI ORESTE, NONCHÉ AVVERSO L’AMMENDA DI € 2.000,00 AD ESSA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 312 del 24.4.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 19/05/2003 n. 6 e sul sito web: www.figc.it - 6 - APPELLO DELLA S.S. LAZIO AVVERSO LE SANZIONI DELL’AMMONIZIONE E DELL’AMMENDA DI e 2.000,00 AL PROF. CINQUINI ORESTE, NONCHÉ AVVERSO L’AMMENDA DI € 2.000,00 AD ESSA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 312 del 24.4.2003) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 312 del 24 aprile 2003 la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, decidendo sul deferimento del Procuratore Federale del 28.2.2003 in merito alla condotta tenuta dal Sig. Oreste Cinquini, addetto all’arbitro per conto della soc. Lazio, nei confronti di un Collaboratore dell’Ufficio Indagini in occasione della gara di Coppa Italia Lazio/Roma del 5.2.2003, infliggeva l’ammonizione e l’ammenda di e 2.000,00 al Cinquini e l’ammenda di e 2.000,00 alla società. Rilevava la Commissione, in estrema sintesi, che il fatto di essersi scagliato verbalmente ed in maniera arrogante, il Cinquini, nei confronti del Collaboratore dell’Ufficio Indagini, dicendogli che non poteva accedere nello spogliatoio del Direttore di gara e rivolgendogli una frase irriguardosa, dava certamente luogo alla violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 del C.G.S.. Avverso tale decisione proponeva appello la società Lazio che osservava come il Collaboratore dell’Ufficio Indagini non avesse titolo per entrare nello spogliatoio dell’arbitro di talché la condotta del proprio tesserato Cinquini, che lo aveva per l’appunto impedito, era stata corretta e conforme alle disposizioni federali. Facendo presente, in ogni caso, che la sanzione inflitta era eccessivamente severa rispetto alla modesta gravità dei fatti. Alla seduta del 19 maggio 2003, presenti il legale della società ed il Procuratore Federale - ciascuno dei quali ribadiva la fondatezza della propria tesi - il procedimento veniva ritenuto in decisione. L’appello della S.S. Lazio, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile. Contrariamente all’assunto dell’appellante, non è seriamente contestabile la facoltà di un Collaboratore dell’Ufficio Indagini di accedere negli spogliatoi, sia delle squadre che del direttore di gara. E questo anche nell’intervallo della partita. Ne consegue che l’opposizione del Sig. Cinquini, manifestata in ogni caso secondo modalità palesemente in contrasto con i principi fissati dall’art. 1 del C.G.S., è stata illegittima e che correttamente la Commissione Disciplinare ha ritenuto lo stesso Sig. Cinquini e la società responsabili degli addebiti loro rispettivamente mossi. Vi è da dire, secondo quanto emerso nel corso della discussione innanzi a questa Commissione, che la società Lazio era solita avvalersi di altro tesserato per le funzioni di addetto all’arbitro e che il Sig. Cinquini si è trovato a ricoprire questo incarico per ragioni del tutto contingenti. Ne discende che la sua condotta ha tratto origine dall’inesperienza e dall’ansia (eccessiva, ma comprensibile) di svolgere nel migliore dei modi il ruolo occasionalmente assegnatogli. Ne discende ancora che la gravità della condotta addebitatagli ne rimane ridimensionata e che sanzione più aderente ai fatti appare la sola ammonizione, quanto al Cinquini, l’ammenda di e 1.000,00 quanto alla società. L’accoglimento dell’appello (benché parziale) determina la restituzione della relativa tassa (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla S.S. Lazio di Roma, riduce le sanzioni inflitte dai primi giudici al Sig. Cinquini alla sola ammonizione ed ad e 1.000,00 la sanzione dell’ammenda già inflitta alla S.S. Lazio. Ordina restituirsi la tassa versata.
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