FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 19/05/2003 n. 7 e sul sito web: www.figc.it – 7 – APPELLO DELL’A.C. EUR COOP AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LEONESSA/ EUR COOP DEL 16.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 75 del 2.5.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 19/05/2003 n. 7 e sul sito web: www.figc.it - 7 - APPELLO DELL’A.C. EUR COOP AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LEONESSA/ EUR COOP DEL 16.3.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 75 del 2.5.2003) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 64 del 27 marzo 2003 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, decidendo sul reclamo proposto dalla A.C. Eur Soc. Coop in merito all’inserimento da parte della S.C. Leonessa di 3, e non 4, atleti nati dopo il 1.1.1979 nella distinta di gara Leonessa/Eur Soc. Coop del 16.3.2003, infliggeva alla S.C. Leonessa la sanzione sportiva della perdita della gara. Osservava che la distinta avrebbe dovuto prevedere in ogni caso non meno di 4 calciatori nati successivamente al 1.1.1979 anche se la gara, per via dell’impraticabilità del terreno di gioco, non si era disputata. Avverso tale decisione proponeva impugnazione la S.C. Leonessa che osservava come la mancata presenza dei propri calciatori fosse dipesa da cause di forza maggiore. Rilevava infatti che le condizioni atmosferiche del giorno della gara erano tali non solo da impedire ai propri calciatori, residenti nel comprensorio reatino, di raggiungere il luogo di svolgimento della gara, ma da indurre arbitro e dirigenti delle due squadre a riunirsi in locali diversi dello stadio, del tutto impraticabile, e cioè in un ristorante nei pressi! In virtù del fatto che all’impraticabilità del campo non sarebbe stato in alcun modo possibile rimediare entro l’ora fissata per l’inizio della gara, rilevava poi che l’arbitro aveva proceduto alla verifica della presenza ed all’identificazione dei calciatori delle due squadre in violazione del disposto di cui all’art. 60, punto 3, delle N.O.I.F.. In accoglimento delle ragioni prospettate dalla società, la Commissione Disciplinare annullava la decisione del Giudice Sportivo e disponeva la ripetizione della gara (Com.Uff. n. 75 del 2 maggio 2003). Muovendo dal dato di fatto, pacifico ed assolutamente incontestabile, che le proibitive condizioni ambientali avevano fisicamente impedito all’arbitro, agli assistenti ed alle squadre di accedere nell’impianto di gioco, coperto da oltre 40 centimetri di neve, e che lo svolgimento della gara era stato impedito dunque da causa di forza maggiore, rilevava, tra le altre cose, che non si poteva “dar luogo alla punizione sportiva della perdita della gara per violazione della regola citata nel caso di gare che non abbiano avuto effettivo inizio, in quanto la norma prescrive che i calciatori debbano prendere effettivamente parte alla gara; gara disputata o perlomeno regolarmente iniziata e non virtuale, come nella specie”. A proporre appello era, stavolta, la A.C. Eur Soc. Coop che muoveva dal dato di fatto costituito dall’identificazione dei calciatori; identificazione che, conforme o meno a quanto prescritto dall’art. 60 delle N.O.I.F., era comunque avvenuta e che aveva prodotto i suoi effetti in termini di irregolarità della squadra presente con 3, e non almeno 4 calciatori, nati dopo il 1.1.1979. Chiedeva, pertanto, l’annullamento della decisione impugnata ed il ripristino della sanzione della perdita della gara inflitta dal Giudice Sportivo alla S.C. Leonessa. Alla seduta del 19 maggio 2003, presenti i legali delle due società - ciascuno dei quali ribadiva gli argomenti a sostegno della propria tesi - il procedimento veniva ritenuto in decisione. L’appello della A.C. Euro Soc. Coop, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile ma non può essere accolto. È principio affermato da sempre da questa Commissione che la presenza di un calciatore non avente titolo a prendere parte ad una gara è suscettibile di sanzione nel solo caso in cui partecipi effettivamente alla gara e ne alteri lo svolgimento apportando alla squadra che se ne avvale un contributo irregolare. Tanto è vero che la semplice indicazione del calciatore nella distinta di gara, non seguita dalla effettiva entrata in campo nel corso della stessa, è da sempre ritenuta irrilevante non incidendo sulla regolarità della gara. In definitiva sono l’effettivo svolgimento della gara e la concreta partecipazione del calciatore in posizione irregolare che assumono rilievo ai fini dell’irrogazione della sanzione; sanzione che perde ogni motivo di essere inflitta nel caso in cui il calciatore non prende parte alla gara o, a maggior ragione, questa non viene disputata. Applicando il principio appena visto al caso in esame non vi è dubbio che la mancata partecipazione alla gara di almeno 4 calciatori nati dopo il 1.1.1979 e la relativa violazione da parte della S.C. Leonessa avrebbero potuto condurre alla punizione sportiva della perdita della gara nel solo caso in cui questa si fosse giocata, dal momento che solo in questo caso l’irregolarità avrebbe influito sul suo svolgimento e l’esito finale ne sarebbe rimasto viziato. È di tutta evidenza invece che la mancata disputa della gara ha fatto venir meno, in radice, l’irregolarità che non ha inciso in alcun modo, dunque, sul suo svolgimento e sul risultato finale! Ne discende che facendo buon uso del prinicipio appena visto la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio ha correttamente annullato la decisione del Giudice Sportivo, in considerazione del fatto che, come dalla stessa rilevato, la violazione della regola del numero dei calciatori nati dopo il 1.1.1979 da parte della S.C. Leonessa avrebbe potuto dar luogo a sanzione nel caso in cui la gara si fosse disputata e non nel caso in cui, come avvenuto il 16.3.2003, questa non ha avuto neppure inizio. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte l’appello della A.C. Eur Soc. Coop va, come già detto, respinto. Così come per effetto della soccombenza va incamerata la relativa tassa (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.C. Eur Coop di Roma ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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