FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 19/05/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it – 8 – APPELLO DEL CALCIATORE MICHELINI MAURIZIO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA ISTANZA DI SVINCOLO AI SENSI DELL’ART. 32 BIS N.O.I.F. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 25/D – Riunione del 20.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 19/05/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it - 8 - APPELLO DEL CALCIATORE MICHELINI MAURIZIO AVVERSO LA REIEZIONE DELLA ISTANZA DI SVINCOLO AI SENSI DELL’ART. 32 BIS N.O.I.F. (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 25/D - Riunione del 20.3.2003) Il calciatore Michelini Maurizio, tesserato per la società Possidiese S.C., ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Tesseramenti pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 25/D del 20 marzo 2003 con la quale è stato dichiarato inammissibile il precedente reclamo dello stesso Michelini contro il provvedimento del Comitato Regionale Emilia-Romagna di reiezione della richiesta di svincolo, ex art. 32 bis delle N.O.I.F., dalla S.C. Possidiese. La Commissione Tesseramenti ha ritenuto, infatti, che il Michelini abbia omesso di trasmettere copia della richiesta e dei motivi del reclamo alla controparte, inosservanza che costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame, così come stabilito dal comma 9 dell’art. 29 C.G.S.. Secondo questa Commissione d’Appello l’impugnata decisione della Commissione Tesseramenti è stata correttamente adottata in applicazione dell’art. 32 bis comma 2 delle N.O.I.F. e dal combinato disposto dell’art. 44 e dell’art. 29 comma 5 C.G.S.. Le argomentazioni del ricorrente circa un presunto stato di incertezza e di mancata chiarezza sull’eventuale oggetto da identificare come “controparte” determinato dal comunicato del Consiglio Direttivo sul rigetto della richiesta di svincolo, non può avere alcuna valenza, mentre l’accertata inammissibilità preclude l’esame del merito del ricorso. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto da calciatore Michelini Maurizio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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