FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 19/05/2003 n. 9 e sul sito web: www.figc.it – 9 – APPELLO DELLA S.S. NUOVA ACRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA ACRI/RENDE CENTRO STORICO DEL 23.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 102 del 5.5.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 45/C del 19/05/2003 n. 9 e sul sito web: www.figc.it - 9 - APPELLO DELLA S.S. NUOVA ACRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA ACRI/RENDE CENTRO STORICO DEL 23.2.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 102 del 5.5.2003) La S.S. Nuova Acri ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con la quale è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo relativa alla gara Nuova Acri/Rende Centro Storico del 23.3.2003 (perdita della gara comminata alla Nuova Acri oltre alla squalifica per una giornata del campo). Il ricorso è chiaramente inammissibile in quanto diretto ad ottenere un nuovo esame dei fatti, precluso dalle disposizioni contenute nell’art. 33 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come innanzi proposto dalla S.S. Nuova Acri di Acri (Cosenza) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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