FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 23/05/2003 n. 1 e sul sito web: www.figc.it – 1 – APPELLO DELL’OLIMPIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO SCICLI/OLIMPIA CALCIO DEL 21.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 362 dell’11.4.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 23/05/2003 n. 1 e sul sito web: www.figc.it - 1 - APPELLO DELL’OLIMPIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO SCICLI/OLIMPIA CALCIO DEL 21.12.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 362 dell’11.4.2003) L’Olimpia Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Comunicato Ufficiale n. 362 dell’11 aprile 2003 con la quale è stata inflitta alla attuale reclamante la sanzione sportiva della perdita con il punteggio di 0-2 della gara contro la Pro Scicli, svoltasi il 21.12.2002, per irregolare partecipazione del calciatore Vuoso Giorgio. Il ricorso è sostanzialmente basato sulla presunta violazione delle norme relative all’ammissibilità dei mezzi di prova ex art. 31 lett. a) comma a2) ed art. 31 lett. c) C.G.S., nonché sulla omessa o contraddittoria motivazione circa la validità probatoria di un certificato medico relativo allo stesso calciatore Vuoso. L’episodio in esame riguarda la partecipazione alla gara suddetta del calciatore Vuoso Giorgio, squalificato e quindi impossibilitato a giocare, sotto il falso nome di Eroico Roberto, altro tesserato della Olimpia Ischia. La Commissione Disciplinare, al fine di dirimere ogni incertezza su quanto effettivamente avvenuto, ha ritenuto di dare incarico all’Ufficio Indagini della Federcalcio di svolgere tutti gli opportuni accertamenti in esito ai quali è stata acquisita la relazione datata 20 marzo 2003 a firma del collaboratore Giancarlo Lucarelli. Dagli accertamenti stessi è emerso senza ombra di dubbio che la persona fisica che, indossando la maglia n. 6 e sotto il nome di Eroico Roberto, ha preso parte alla gara in questione non era il predetto Eroico ma il calciatore squalificato Vuoso Giorgio. Il collaboratore dell’Ufficio Indagini è giunto a tale inequivoca conclusione sulla base della ricognizione personale dei due calciatori e dalla comparazione dei loro dati somatici ricavabili dalla documentazione fotografica e videomagnetica acquisita in atti. Tale irregolare partecipazione è stata accertata non solo per quel che riguarda la gara contro la Pro Scicli del 21.12.2002 bensì anche per la successiva partita fra la Olimpia Ischia e la Catanzarese. Priva di fondamento appare l’argomentazione della reclamante relativa alla illecita utilizzazione quale mezzo di prova, del filmato prodotto dalla Pro Scicli, in quanto le norme richiamate che limitano l’utilizzo delle riprese televisive, non possono trovare applicazione per quel che riguarda la fase delle indagini le quali, comunque, hanno portato alle conclusioni di cui sopra non soltanto sulla base delle riprese televisive. Per quel che riguarda poi la certificazione medica prodotta dal Vuoso al fine di dimostrare che il giorno della gara con la Pro Scicli egli era infortunato e si stava sottoponendo al controllo medico di cui al certificato stesso, vanno condivise le conclusioni a cui è pervenuta la Commissione Disciplinare sia sulla possibile alterazione della data, sia sulla mancanza di ogni elemento di garanzia in ordine alla sua effettiva provenienza. Tutto ciò considerato, questa Commissione d’Appello ritiene che il ricorso in esame debba essere respinto e conseguentemente pienamente confermata la decisione della C.D.. Per questi motivi la C.A.F., respinge l’appello come sopra proposto dall’Olimpia Calcio di Ischia Porto (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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