FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 26/05/2003 n. 10 e sul sito web: www.figc.it – 10 – APPELLO DEL VIP CLUB SANDRO ABBONDANZA CALCIO A CINQUE AVVERSO AMMENDA € 516,00 E PENALIZZAZIONE 1 PUNTO IN CLASSIFICA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 90 del 2.5.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 26/05/2003 n. 10 e sul sito web: www.figc.it - 10 - APPELLO DEL VIP CLUB SANDRO ABBONDANZA CALCIO A CINQUE AVVERSO AMMENDA € 516,00 E PENALIZZAZIONE 1 PUNTO IN CLASSIFICA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 90 del 2.5.2003) Con delibera pubblicata sul C.U. n. 78 del 27 marzo 2003 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, in relazione alla gara di Calcio a Cinque, Serie D, del 22.3.2003 disputata fra Musclebeach e Vip Club Sandro Abbondanza, sulla base del referto del Direttore di gara, ha assunto i seguenti provvedimenti disciplinari nei confronti del Vip Club Sandro Abbondanza e di suoi tesserati: a carico della società, e 516,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione, per avere i propri calciatori a fine gara inseguito l’arbitro a bordo dell’auto tentando più volte di farlo uscire di strada, ingiuriandolo; a carico dei calciatori Paolo Abbondanza e Giuseppe Abbondanza la squalifica, rispettivamente, sino al 21.5.2003 e tre gare effettive. Con reclamo del 28.3.2002 il Vip Club Sandro Abbondanza ha adito la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania chiedendo l’integrale riforma dei suddetti provvedimenti disciplinari, sostenendo che tutta la gara si era svolta in un clima intimidatorio nei confronti dei propri tesserati e che non rispondeva al vero quanto affermato dal Direttore di gara nel proprio referto, circa il tentativo di aggressione nei suoi confronti posto in essere dai calciatori della società reclamante a fine gara. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 90 del 2 maggio 2003 l’adita Commissione Disciplinare ha respinto tale reclamo, argomentando come dal referto di gara, fonte di prova privilegiata, emergano con tutta evidenza i fatti addebitati ai calciatori della società reclamante e concludendo per la congruità e proporzionalità delle sanzioni inflitte alla gravità dei fatti. Con atto del 7.5.2003 il Vip Club Sandro Abbondanza ha appellato tale decisione, allegando che la Commissione Disciplinare non avrebbe tenuto nel dovuto conto il certificato del PRA prodotto dall’appellante, dal quale risulterebbe che l’auto indicata nel referto arbitrale non sarebbe la stessa con la quale i calciatori si sono posti, dopo la gara all’inseguimento del Direttore di gara, e chiedendo, pertanto, la riforma dei provvedimenti disciplinari dell’ammenda e della penalizzazione di un punto in classifica. Osserva la C.A.F., in primo luogo, che nei confronti della decisione della Commissione Disciplinare, nella parte relativa alla sanzione dell’inflitta ammenda, non è ammesso reclamo avanti a questa Commissione, a norma dell’art. 40, comma 7, lett. d), C.G.S.. L’appello sul punto, pertanto, va dichiarato inammissibile. Per il resto, cioè per la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, l’impugnata decisione della Commissione Disciplinare appare corretta ed immune da qualsiasi vizio logico, avendo correttamente ritenuto, come peraltro questa Commissione costantemente afferma, fonte di prova privilegiata il referto arbitrale, dal quale emergono con estrema chiarezza i fatti addebitati ai calciatori tesserati per l’appellante. Inoltre, la circostanza, che ad ogni buon conto non risulta provata agli atti del presente giudizio, che l’autovettura indicata dal Direttore di gara nel proprio referto, mediante indicazione della targa, non risulti di proprietà di nessuno dei calciatori dell’appellante, non può di certo considerarsi rilevante, poiché, anche laddove dimostrata, proverebbe unicamente la proprietà dell’autoveicolo descritto nel referto arbitrale, ciò non essendo affatto dirimente ai fini della prova dell’effettivo possesso e della disponibilità dello stesso autoveicolo che, in ipotesi, ben avrebbe potuto essere utilizzato, nel dopo gara, da persone diverse dal legittimo proprietario. Per questi motivi la C.A.F. per l’appello come sopra proposto dal Vip Club Abbondanza Calcio a Cinque di Napoli così decide: - lo dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 40 n. 7/d C.G.S., per la parte inerente la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante; - lo respinge nel resto; - ordina incamerarsi la relativa tassa. ORDINANZE
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