FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 26/05/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it – 3 – APPELLO DELLA POL. VIS LACEDONIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIS LACEDONIA/VALLATESE DEL 15.2.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 40 del 3.4.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 26/05/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it - 3 - APPELLO DELLA POL. VIS LACEDONIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIS LACEDONIA/VALLATESE DEL 15.2.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 40 del 3.4.2003) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 40 del 3 aprile 2003 il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, decidendo sul reclamo proposto dalla Pol. Vis Lacedonia in merito all’irregolarità della posizione di 7 calciatori della Pol. Vallatese nella gara Vallatese/Lacedonia del 15.2.2003, rigettava il reclamo osservando che dalla documentazione acquisita la posizione dei calciatori risultava del tutto regolare, nel senso che gli stessi erano regolarmente tesserati per la società che li aveva impiegati nella gara del 15.2.2003. Adducendo, tuttavia, un “mero errore di trascrizione” e sostituendo alla decisione appena detta una nuova decisione lo stesso Giudice Sportivo accoglieva il reclamo della Pol. Vis Lacedonia sulla base del fatto che il tesseramento era intervenuto il 14.3.2003, vale a dire in epoca successiva alla disputa della gara in relazione alla quale il reclamo era stato proposto (Com. Uff. n. 41 del 10 aprile 2003). Avverso la decisione del Giudice Sportivo, evidentemente la prima, proponeva appello la Pol. Vis Lacedonia rilevando la tardività del tesseramento dei calciatori della Pol. Vallatese rispetto alla disputa della gara. Alla seduta del 26 maggio 2003, assenti rappresentanti della società, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L’impugnazione della Pol. Vis Lacedonia, benché proposta nel rispetto dei termini procedimentali, non è ammissibile. A norma dell’art. 29 C.G.S. l’atto avrebbe dovuto essere sottoscritto, come invece nel caso in esame non è avvenuto. Con la conseguenza dell’inammissibilità appena detta. Più per completezza che per effettiva necessità occorre rilevare, in ogni caso, che la Pol. Vis Lacedonia ha proposto appello avverso la prima (ed erronea) delibera del Giudice Sportivo ed ignorando la decisione dello stesso Giudice di cui al comunicato del 10 aprile successivo; decisione, quest’ultima, che ha accolto integralmente le ragioni fatte valere in sede di reclamo. Ne consegue che questa Commissione se non l’inammissibilità della quale si è scritto non avrebbe adottato decisione alcuna se non quella di non luogo a provvedere. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29 n. 1 C.G.S., per omessa sottoscrizione, l’appello come innanzi proposto dalla Pol. Vis Lacedonia di Lacedonia (Avellino) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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