FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 26/05/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it – 5 – APPELLO DELL’EDILCERAMICHE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA EDILCERAMICHE/ BERNALDA 2000 DELL’11.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 56 del 17.5.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 26/05/2003 n. 5 e sul sito web: www.figc.it - 5 - APPELLO DELL’EDILCERAMICHE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA EDILCERAMICHE/ BERNALDA 2000 DELL’11.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 56 del 17.5.2003) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 54 del 14 maggio 2003 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Basilicata, decidendo sul reclamo proposto dalla soc. Edilceramiche in merito alla durata della gara Edilceramiche/Bernalda 2000 del giorno 11.5.2003, dichiarava l’inammissibilità del reclamo osservando che lo stesso verteva su considerazioni di natura tecnica sottratte alla competenza degli organi disciplinari. Impugnava detta decisione la società che ribadiva come la gara si fosse protratta fino al 103° minuto senza che ve ne fosse ragione alcuna, determinando in tal modo risultato diverso da quello conseguito dalle squadre al termine del tempo regolamentare. Nel disattendere gli argomenti della società, la Commissione Disciplinare ribadiva che il reclamo aveva ad oggetto decisioni del Direttore di gara di natura tecnica, come tali sottratte alla valutazione ed alla competenza degli Organi della Giustizia Sportiva (Com. Uff. n. 56 del 17 maggio 2003). La società proponeva appello a questa Commissione osservando che l’iniziale reclamo ed il successivo gravame proposto alla Commissione Disciplinare non avevano ad oggetto “decisioni e/o comportamenti del D.G. ... bensì (l’) errore tecnico di valutazione del tempo di recupero”. Non era in discussione l’operato del Direttore di gara, concludeva, ma l’errore tecnico nella misurazione del tempo di svolgimento. Chiedeva, pertanto, l’annullamento della decisione impugnata. Alla seduta del 26 maggio 2003 il procedimento veniva ritenuto in decisione. L’appello della soc. Edilceramiche, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile ma non può essere accolto. Sostiene la società di non aver inteso porre in discussione, con l’iniziale reclamo e la successiva impugnazione innanzi alla Commissione Disciplinare, le scelte tecniche operate dal Direttore di gara, ma di aver richiamato l’attenzione sull’anomala ed ingiustificata durata della gara (ben 103 minuti) e sul conseguente errore nella misurazione del tempo. Sostiene, di conseguenza, che sia il Giudice Sportivo che la Commissione Disciplinare, soffermandosi sulla (non contestata) insindacabilità delle decisioni tecniche dell’arbitro, avevano eluso il tema decidendum sottoposto alla loro attenzione. L’argomento non può essere condiviso. Non sembra seriamente contestabile, infatti, che l’entità del tempo di recupero e la conseguente durata complessiva della gara sono rimesse alla esclusiva valutazione “tecnica” non di altri che dell’arbitro e che le stesse sono sottratte alla competenza degli organi della Giustizia sportiva. Certamente diverso è il tema dell’errore (arbitrale) nella misurazione del tempo di recupero, ma per affermarsi fatto del genere è necessario poter stabilire che la partita si è (ingiustificatamente) protratta oltre i minuti di recupero (insindacabilmente) fissati dall’arbitro. Orbene, nel caso della gara Edilceramiche/Bernalda 2000 risulta dal referto di gara che i minuti di recupero sono stati 3 al termine del primo tempo e 4 al termine del secondo, ma non è dato sapere, se non per mera affermazione della società ricorrente, che la partita si è protratta per complessivi 103 minuti invece che per i previsti 97. Così stando le cose e sul presupposto che la gara ha avuto la durata (insindacabilmente) risultante dal referto di gara, l’appello proposto va, come già detto, respinto. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’Edilceramiche di Avigliano (Potenza) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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