FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 26/05/2003 n. 6 e sul sito web: www.figc.it – 6 – APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIGNOR SARTORI GIOVANNI, DEI CALCIATORI SANTIN SIMONE, E PERETTI SIMONE, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.C. CHIEVO VERONA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 3 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 243/C del 30.4.2003)
FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 47/C del 26/05/2003 n. 6 e sul sito web: www.figc.it -
6 - APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIGNOR SARTORI GIOVANNI, DEI CALCIATORI SANTIN SIMONE, E PERETTI SIMONE, NONCHÉ DELLA SOCIETÀ A.C. CHIEVO VERONA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 3 C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 243/C del 30.4.2003)
Su deferimento del Procuratore Federale, risalente al 3 ottobre 2001, i tesserati Sartori Giovanni, direttore sportivo della società Chievo Verona, Santin Simone, calciatore del Mantova (già tesserato della Carrarese e al tempo dei fatti del Chievo Verona), e Peretti Simone, calciatore della Virtus Dal Colle (al tempo dei fatti tesserato del Chievo Verona), nonché la stessa società Chievo Verona A.C. s.r.l., venivano chiamati a rispondere (la società per responsabilità oggettiva) per aver posto in essere comportamenti antiregolamentari assunti in violazione dell’art. 38 del Regolamento della Lega Professionisti Serie C. In particolare, alla stregua degli accertamenti espletati dall’Ufficio Indagini a seguito della lettera-esposto in data 18 ottobre 2001 del curatore fallimentare della Giorgione Calcio s.p.a., sarebbe emerso che nel luglio 1999 i suddetti tesserati avevano posto in essere una convenzione con la società Giorgione simulando tra le parti una comproprietà dei due menzionati calciatori, al fine di eludere i limiti imposti dall’allora vigente art. 38 del Regolamento della Lega Professionisti Serie C (in base al quale ogni società non poteva tesserare, a titolo di trasferimento temporaneo o in conseguenza di cessione temporanea di contratto, più di sei calciatori senza limiti di età) e consentendo altresì al Giorgione di acquisire indebitamente un premio di valorizzazione non dovuto. Disposto supplemento istruttorio, consistito nell’acquisizione delle dichiarazioni del curatore fallimentare e del collaboratore dell’Ufficio Indagini, si addiveniva, finalmente, in data 24 aprile 2003, all’assunzione della contestata decisione, con la quale la competente Commissione Disciplinare decideva di prosciogliere i deferiti, comprensivamente della società Chievo Verona. In particolare, l’Organo di prime cure osservava che non era stato mai rivenuto dal curatore fallimentare, ausiliario del giudice ed in quanto tale investito dalla legge fallimentare di penetranti poteri, il presunto accordo dissimulato, cosicché quella affacciata dal curatore rimaneva null’altro che una mera ipotesi, smentita per di più dalle risultanze documentali. Le dichiarazioni rese dal Sartori non risultavano, inoltre, debitamente riscontrate, ad avviso della Commissione Disciplinare, dal rinvenimento di un documento che potesse svolgere funzioni di contro-dichiarazione, in assenza del quale in alcun modo poteva ritenersi con certezza che l’accordo tra le due richiamate società fosse simulato. Né alcun danno era stato dimostrato in capo alla società fallita. Di qui, in definitiva, il responso assolutorio dei deferiti relativamente all’addebito. Con il reclamo in trattazione, il Procuratore Federale è insorto avverso la prefata pronunzia, reclamandone la riforma, nel senso di infliggere - per le violazioni disciplinari ascritte - le pene ritenute di giustizia, e significando che la Commissione Disciplinare non era chiamata a deliberare di una simulazione contrattuale alla stregua dell’Autorità giudiziaria ordinaria, bensì, quale Giudice Sportivo, a conoscere della evidente violazione dei principi generalissimi di cui all’art. 1, comma 1, C.G.S., e che al riguardo una disamina più diligente della documentazione in atti sarebbe stata sufficiente per reperire elementi di riscontro alle affermazioni del Sartori. Il reclamo merita accoglimento, ma, preliminarmente, in punto di rito, esso va dichiarato inammissibile relativamente alla posizione della società Chievo Verona, che non risulta essere stata destinataria dell’atto di appello, e per la quale in ogni caso poteva ipotizzarsi l’avvenuta prescrizione dell’infrazione contestata, ai sensi dell’art. 18, comma 2, C.G.S., anche se trattavasi di fattispecie di responsabilità oggettiva. Per il resto, nel merito, il reclamo proposto dall’Ufficio della Procura Federale, nonostante siano ormai trascorsi ben quattro anni dei fatti contestati, può godere di positiva considerazione, nei sensi e limiti di cui appresso. Ha ragione, infatti, l’Organo federale requirente a lamentare che la Commissione Disciplinare, con la decisione impugnata, si è diffusa in (peraltro apprezzabili) argomentazioni giudiriche di carattere prettamente civilistico sul regime della simulazione contrattuale, con particolare riguardo all’assenza di un contratto dissimulato e più in generale di una formale contro-dichiarazione, senza però concentrare l’attenzione su fattispecie che, dal punto di vista dell’ordinamento sportivo, potevano essere comunque ricondotte alla violazione dei generalissimi principi sanciti dall’art. 1 del C.G.S.. Non può passare, infatti, in secondo piano che, nella fattispecie, un tesserato, e precisamente il direttore sportivo del Chievo Verona, Sig. Sartori, interrogato dal collaboratore dell’Ufficio Indagini in data 21 dicembre 2000, ha formalmente ammesso che il Giorgione Calcio aveva chiesto di avere in prestito i calciatori Santin e Peretti, tesserati con il Chievo come calciatori professionisti, e che non potendo, la suddetta società, tesserarli nella effettiva attività di calciatori in prestito, in quanto già in possesso del numero massimo di prestiti previsto dalla normativa propria delle società della L.P.S.C. si era convenuto di far figurare una comproprietà tra le due società, naturalmente con il consenso dei giocatori, in quanto tale soluzione consentiva da un lato al Giorgione di utilizzare i calciatori e dall’altro al Chievo di tentare una valorizzazione riconoscendo al Giorgione il relativo premio. Del resto, nell’atto convenzionale stipulato il 5 luglio 1999 poteva leggersi a chiare lettere che i calciatori Santin e Peretti, tesserati dal Giorgione Calcio a titolo di compartecipazione, dovevano intendersi in realtà di totale proprietà dell’A.C. Chievo Verona, che avrebbe potuto chiederne la restituzione a titolo gratuito al termine della stagione sportiva 1999/2000. Visti il suddetto riscontro documentale e il contenuto della dichiarzione resa dal Sartori, alla quale appare problematico disconoscere attitudine confessoria, non può ritenersi insussistente, a carico dei tesserati, la responsabilità per la violazione ascritta delle norme sportive di cui al deferimento. Nella quantificazione della pena, relativamente alla quale la Commissione d’Appello ritiene di sposare una linea di tenuità ed al tempo stesso di omogeneità tra gli incolpati (e 1.000,00 per ciascuno dei tesserati), giocano vari fattori, tra cui, non da ultimo, l’assenza di precedenti specifici a carico dei tesserati ed anche il tempo ormai trascorso dagli accadimenti. Si è, inoltre, perseguita una linea di omogeneità della definizione della sanzione da infliggersi, in quanto, in conclusione, la posizione apparentemente più scabrosa del direttore sportivo del Chievo Verona viene ad essere compensata dall’atteggiamento collaborativo tenuto dal medesimo, culminato nelle menzionate ammissioni rese dinanzi all’Ufficio federale inquirente. Per i sopraindicati motivi la C.A.F., sull’appello come innanzi proposto dal Procuratore Federale così decide: - dichiara inammissibile ai sensi dell’art. 29 n. 5 C.G.S., per la parte inerente la posizione dell’A.C. Chievo Verona; - lo accoglie nel resto, infliggendo al Sig. Sartori Giovanni e ai calciatori Santin Simone e Peretti Simone, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione all’art. 38 del Regolamento della Lega Professionisti Serie C, la sanzione dell’ammenda di e1.000,00 ciascuno.
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