FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 04/06/2003 n. 1,2,3,4 e sul sito web: www.figc.it – 1 – APPELLO DELL’A.S.C. POTENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTA AI SIGNORI SCAGLIONE LUIGI E GIUZIO VITO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMA 2 E 1 COMMA 1 DEL C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 9.5.2003; LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 DA SCONTARE NEL CAMPIONATO IN CORSO E DELL’AMMENDA DI E 5.000,00 INFLITTE ALLA STESSA A.S.C. POTENZA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMA 3 E 2 COMMA 4 – PRIMA PARTE – C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 9.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 170 del 23.5.2003) 2 – APPELLO DEL SIG. SPAGNUOLO ARTURO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5, CON LA PROPOSTA DI RADIAZIONE DAI RUOLI FEDERALI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMI 1 E 2 E 1 COMMA 1 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 12.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 170 del 23.5.2003) 3 – APPELLO DELLA A.C. PRO EBOLITANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 DA SCONTARE NEL CAMPIONATO IN CORSO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMI 2 E 4 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 12.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 170 del 23.5.2003) 4 – APPELLO F.C. POTENZA AVVERSO DECISIONI ADOTTATE NEI CONFRONTI DELL’A.S.C. POTENZA E DEI SIGG.RI SCAGLIONE LUIGI E GIUZIO VITO, DELL’A. C. PRO EBOLITANA E DEL SIGNOR SPAGNUOLO ARTURO, A SEGUITO DEI DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE DEL 9.5.2003 E DEL 12.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 170 del 23.5.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 04/06/2003 n. 1,2,3,4 e sul sito web: www.figc.it - 1 - APPELLO DELL’A.S.C. POTENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTA AI SIGNORI SCAGLIONE LUIGI E GIUZIO VITO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMA 2 E 1 COMMA 1 DEL C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 9.5.2003; LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 DA SCONTARE NEL CAMPIONATO IN CORSO E DELL’AMMENDA DI E 5.000,00 INFLITTE ALLA STESSA A.S.C. POTENZA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMA 3 E 2 COMMA 4 - PRIMA PARTE - C.G.S. A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 9.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 170 del 23.5.2003) 2 - APPELLO DEL SIG. SPAGNUOLO ARTURO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 5, CON LA PROPOSTA DI RADIAZIONE DAI RUOLI FEDERALI, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 6 COMMI 1 E 2 E 1 COMMA 1 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 12.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 170 del 23.5.2003) 3 - APPELLO DELLA A.C. PRO EBOLITANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 15 DA SCONTARE NEL CAMPIONATO IN CORSO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMI 2 E 4 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 12.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 170 del 23.5.2003) 4 - APPELLO F.C. POTENZA AVVERSO DECISIONI ADOTTATE NEI CONFRONTI DELL’A.S.C. POTENZA E DEI SIGG.RI SCAGLIONE LUIGI E GIUZIO VITO, DELL’A. C. PRO EBOLITANA E DEL SIGNOR SPAGNUOLO ARTURO, A SEGUITO DEI DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE DEL 9.5.2003 E DEL 12.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 170 del 23.5.2003) In data 25 marzo 2003 l’A.S.C. Potenza inviava al Presidente del Comitato Nazionale per l’Attività Interregionale un esposto nel quale si riferiva che il Direttore Sportivo della Società Pro Ebolitana Arturo Spagnuolo aveva posto in essere un tentativo di illecito tendente a favorire la vittoria dell’A.S.C. Potenza nella gara del Campionato Nazionale Dilettanti con la Pro Ebolitana, da disputarsi il 26 marzo 2003. Nell’esposto si riferiva in particolare che domenica 23 marzo lo Spagnuolo aveva contattato telefonicamente il Vice Presidente dell’A.S.C. Potenza Luigi Scaglione chiedendogli un incontro per il giorno successivo. L’incontro era effettivamente avvenuto tra lo Spagnuolo ed il dirigente della società lucana Giuzio (essendo impossibilitato a presenziare lo Scaglione per impegni di lavoro) presso il bar del Motel Park della Superstrada Basentana e subito dopo nel vicino ufficio del Giuzio). Nel corso dell’incontro Spagnuolo aveva dichiarato la propria disponibilità a favorire la vittoria dell’A.S.C. Potenza per il corrispettivo di euro 10.000,00. Secondo l’esposto, lo Spagnuolo si era improvvisamente allontanato, senza che fossero stati definiti i termini dell’accordo e senza l’indicazione dei calciatori avvicinabili. Nella stessa giornata di martedì 25 marzo 2003 perveniva all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. un esposto della società Pro Ebolitana, nel quale si asseriva che lo Spagnuolo era stato contattato dai dirigenti dell’A.S.C. Potenza i quali gli avevano richiesto in un incontro avvenuto a Potenza (nelle stessa circostanze indicate nell’esposto della società lucana), l’accomodamento del risultato della gara Pro Ebolitana/A.S.C. Potenza. L’esposto riferiva altresì di un precedente contatto avvenuto dall’allenatore della Pro Ebolitana Sig. Nastri, da parte di un calciatore amico, tale Egidio Pirozzi, il quale gli aveva proposto di accomodare la gara Pro Ebolitana/A.S.C. Potenza del 26 marzo 2003. L’Ufficio Indagini effettuava gli accertamenti del caso, provvedendo tra l’altro all’audizione del Giuzio, dello Scaglione, del Nastri e dello Spagnuolo nonché al confronto tra Spagnuolo e Scaglione e tra Spagnuolo e Giuzio. Veniva inoltre acquisito un nastro magnetico, consegnato dallo Spagnuolo, contenente la registrazione parziale della conversazione svoltasi tra Spagnuolo e Giuzio nell’incontro del 24 marzo. All’esito degli accertamenti dell’Ufficio Indagini, il Procuratore Federale, con atto del 9 maggio 2003, ritenuto che i fatti descritti nell’epigrafe dell’atto di deferimento integrassero gli estremi di un tentativo di illecito relativo alla gara Pro Ebolitana/A.S.C. Potenza del 26.3.2003, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale: Luigi Scaglione vice Presidente dell’A.S.C. Potenza, Vito Giuzio, dirigente dell’A.S.C. Potenza, per rispondere, della violazione dell’art. 6 comma 2 C.G.S. per aver offerto, in data 24.3.2003 al Sig. Arturo Spagnuolo la somma di euro 5.000,00 al fine di garantirsi la vittoria nell’incontro A.C. Pro Ebolitana/A.S.C. Potenza del 26.3.2003, somma non accettata dallo Spagnuolo, nonché dell’art. 1, comma 1, C.G.S., per aver inoltrato agli organi federali un esposto - denuncia con il quale si sosteneva che lo Spagnuolo aveva richiesto una somma di denaro per assicurare la vittoria dell’A.S.C. Potenza, ciò al fine di far ricadere ogni responsabilità disciplinare sullo Spagnuolo; Arturo Spagnuolo direttore sportivo della Pro Ebolitana, della violazione dell’art. 6, comma 7, C.G.S., perché pur avendo appreso dell’intenzione dei dirigenti dell’A.S.C. Potenza di offrire una somma di denaro per condizionare il risultato dell’incontro in questione, non aveva provveduto a dare immediata comunicazione del fatto agli organi federali; l’A.S.C. Potenza, della violazione di cui agli artt. 6, comma 3 e 2, comma 4, prima parte C.G.S., per responsabilità diretta per i comportamenti antiregolamentari dei propri dirigenti; l’A.C. Pro Ebolitana della violazione di cui agli artt. 6, comma 2 e 4, seconda parte, C.G.S., per responsabilità oggettiva per il comportamento antiregolamentare del proprio tesserato Arturo Spagnuolo. Il 4 aprile 2003 il Presidente del Comitato Interregionale trasmetteva per competenza all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. un esposto del Presidente del F.C. Matera avv. Vitoantonio Ripoli nel quale si riferiva che il giorno 20 marzo 2003 il Ripoli aveva ricevuto sul proprio telefono cellulare una chiamata del direttore sportivo della Pro Ebolitana Arturo Spagnuolo il quale gli aveva chiesto se fosse interessato ad offrire ai calciatori della Pro Ebolitana un premio per la vittoria nella gara contro l’A.S.C. Potenza, aggiungendo che altre società si stavano muovendo in tal senso. Richiesto dal Ripoli se intendesse riferirsi anche al Melfi, lo Spagnuolo rispondeva in modo affermativo, asserendo che, in occasione della gara Melfi/ Pro Ebolitana, un dirigente e due calciatori del Melfi, nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, avevano avvicinato il portiere della Pro Ebolitana Corcione promettendogli una somma di denaro se avesse subito deliberatamente una rete. Secondo l’esposto tale ultima circostanza era stata confermata al Ripoli dal magazziniere del Matera Capece, il quale l’aveva appresa dal Corcione, di cui era amico, nel corso di una telefonata. L’Ufficio Indagini svolgeva accertamenti ascoltando il Presidente del Matera Ripoli, Tridico Vincenzo e Galluzzo Giuseppe, rispettivamente dirigente ed allenatore del Matera, Capece Roberto, non tesserato, custode e magazziniere del Matera, De Vita Cosimo, Presidente della Pro Ebolitana, Spagnuolo Arturo dirigente della Pro Ebolitana, Corcione Roberto, calciatore della Pro Ebolitana, Moretti Marco dirigente dell’A.S. Melfi, Sciarappa Sandro, Astarita Generoso e Dell’Oglio Antonio, calciatori dell’A.S. Melfi.A conclusione delle indagini il Procuratore Federale, ritenuto che i fatti descritti nell’epigrafe dell’atto di deferimento integrassero atti diretti ad alterare il risultato della gara Pro Ebolitana/A.S.C. Potenza del 26 marzo 2003 addebitabili allo Spagnuolo, tesserato della soc. Pro Ebolitana e della società medesima per responsabilità oggettiva, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale Spagnuolo Arturo e la società Pro Ebolitana per rispondere rispettivamente: lo Spagnuolo della violazione degli artt. 6, commi 1 e 2, 1 comma 1 e 4, comma 3 C.G.S., per avere, nei giorni precedenti la gara Pro Ebolitana/A.S.C. Potenza del 26.3.2003, invitato il Presidente della Soc. F.C. Matera Vitantonio Ripoli ad offrire ai calciatori della Pro Ebolitana un premio a vincere relativo alla gara in questione e per aver negato con il proprio comportamento la regolarità di svolgimento del campionato; la Soc. Pro Ebolitana di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 2 e 4, C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato.La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, previa riunione dei due procedimenti, con delibera del 23 maggio 2003, dichiarava Luigi Scaglione, Vito Giuzio e l’A.S.C. Potenza responsabili di fatti rispettivamente loro ascritti ed infliggeva ai due dirigenti l’inibizione di anni tre ed alla società la penalizzazione di punti quindici da detrarsi sulla classifica del corrente campionato ed all’ammenda di euro 5.000,00; dichiarava Arturo Spagnuolo e l’A.C. Pro Ebolitana responsabile dei fatti rispettivamente loro ascritti con il deferimento del 12 maggio 2003, esclusa la contestazione di cui all’art. 4 comma 3 C.G.S. ed infliggeva allo Spagnuolo l’inibizione per anni cinque con proposta di radiazione dai ruoli federali ed alla Società la penalizzazione di punti quindici da detrarsi sulla classifica del corrente campionato ed all’ammenda di euro 5.000,00; proscioglieva Arturo Spagnuolo e l’A.C. Pro Ebolitana dal deferimento del 9 maggio 2003, rimettendo gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza, proscioglieva Arturo Spagnuolo e l’A.C. Pro Ebolitana dalla imputazione di cui all’art. 4 comma 3 C.G.S., relativa al deferimento del 12 maggio 2003. Contro la delibera della Commissione Disciplinare hanno proposto ricorso in appello l’A.S.C. Potenza unitamente ai Sigg.ri Luigi Scaglione e Vito Giuzio, il Sig. Arturo Spagnuolo e la Società A.C. Pro Ebolitana. Anche il Football Club Potenza Srl, quale terzo controinteressato, preannunciava reclamo contro la predetta decisione, senza però provvedere al deposito dei motivi entro il termine regolamentare. Nel proprio gravame, l’A.S.C. Potenza ed i dirigenti Scaglione e Giuzio, eccepiscono l’insussistenza dell’illecito disciplinare contestato per carenza dell’elemento soggettivo, risultando dagli atti che lo Scaglione ed il Giuzio, avendo ricevuto dallo Spagnuolo proposte illecite in merito alla gara Pro Ebolitana/A.S.C. Potenza, avevano tenuto una condotta tendente a raccogliere elementi di prova a carico dello Spagnuolo; contestano la sussistenza dei requisiti minimi per poter considerare punibili i fatti loro addebitati; rilevano l’erroneità della ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione Disciplinare sulla base delle inattendibili dichiarazioni rese dallo Spagnuolo. Chiedono in conclusione che la C.A.F. prosciolga gli appellanti da ogni addebito ovvero, in subordine, riduca le sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare nella misura prevista dagli articoli 13 e 14 C.G.S.. Lo Spagnuolo e la Pro Ebolitana lamentano che la decisione impugnata abbia ritenuto assolutamente attendibile la denuncia del Presidente del Matera, sebbene priva dei caratteri di spontaneità, costanza, disinteresse, precisione e concordanza, che qualsiasi accusa deve presentare secondo la costante giurisprudenza della C.A.F. e rilevano che i primi giudici, inspiegabilmente, non hanno attribuito credibilità alle deposizioni di due testimoni presenti alla telefonata intercorsa tra lo Spagnuolo ed il Presidente del Matera, che hanno negato qualsiasi richiesta di premio a vincere da parte dello Spagnuolo al Ripoli. In via subordinata chiedono la riduzione delle sanzioni rispettivamente loro ascritte, perché esageratamente afflittive. La C.A.F. rileva che preliminarmente deve essere dichiarata, ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., l’inammissibilità del ricorso proposto dal F.C. Potenza Srl, per mancata presentazione dei motivi nel termine regolamentare. I restanti appelli, previa riunione degli stessi, vanno respinti perché infondati. In ordine al primo deferimento, va rilevato che il coinvolgimento dei dirigenti dell’A.S.C. Potenza nella realizzazione della violazione contestata sussiste indipendentemente dall’accertamento del ruolo assunto nella vicenda dallo Spagnuolo, tuttora sub-judice in seguito alla decisione della Commissione Disciplinare di prosciogliere l’incolpato dall’accusa di omessa denuncia e di trasmettere nuovamente gli atti alla Procura Federale per ulteriori accertamenti sulla condotta tenuta dallo Spagnuolo. Dagli atti risulta (si ritenga o meno di utilizzare come prova la registrazione fonica prodotta dallo Spagnuolo) che il 24 marzo 2003 si svolse effettivamente a Potenza un incontro tra Giuzio e Spagnuolo (con intervento successivo dello Scaglione), nel corso del quale gli intervenuti discussero e trattarono l’accomodamento del risultato della gara Pro Ebolitana/A.S.C. Potenza. È pacifico che l’incontro si interruppe, con l’allontanamento repentino dello Scaglione, in un momento in cui già era stato apertamente affrontato l’argomento e si era parlato anche del corrispettivo, tanto è vero che il Giuzio nel suo interrogatorio ha precisato che l’allontanamento dello Spagnuolo era avvenuto prima che fosse stato possibile chiedergli il nominativo dei calciatori della Pro Ebolitana “avvicinabili” al fine di favorire la vittoria della squadra potentina. Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli dell’A.S.C. Potenza di Potenza, del Sig. Spagnuolo Arturo, dell’A.C. Pro Ebolitana di Eboli (Salerno) e dal F.C. Potenza di Potenza, così decide: - dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dal F.C. Potenza ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., per omessa presentazione dei motivi dopo la richiesta di copia degli atti; - respinge l’appello come sopra proposto A.S.C. Potenza; - respinge l’appello come sopra proposto A.C. Pro Ebolitana; - respinge l’appello come sopra proposto Sig. Spagnuolo Arturo. Dispone incamerarsi le tasse versate.
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