FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 09/06/2003 n. 11 e sul sito web: www.figc.it – 11 – APPELLO DEL G.S. PIANO PIZZERIA LUCIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIANO PIZZERIA LUCIA/LIPORTESE DEL 5.4.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 92 dell’8.5.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 09/06/2003 n. 11 e sul sito web: www.figc.it - 11 - APPELLO DEL G.S. PIANO PIZZERIA LUCIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIANO PIZZERIA LUCIA/LIPORTESE DEL 5.4.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 92 dell’8.5.2003) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania accoglieva il reclamo proposto dalla società Liportese che, in merito alla gara Piano Pizzeria Lucia/Liportese del 6.4.2003 eccepiva la posizione irregolare del calciatore Gargiulo Giuseppe il quale aveva partecipato alla gara in oggetto nonostante colpito da provvedimento di squalifica per due giornate di gara, come da C.U. n. 78 del 27 marzo 2003, non risultate scontate. Infliggeva pertanto, ai sensi dell’art. 12.5 lett. a) C.G.S., alla Piano Pizzeria Lucia la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 (C.U. n. 92 dell’8 maggio 2003. Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale la Piano Pizzeria Lucia sottolineando come il calciatore utilizzato nella gara in oggetto fosse Gargiulo Giuseppe nato il 16.9.1980, schierato come n. 1 portiere, omonimo ma soggetto diverso da Gargiulo Giuseppe, nato il 6.9.1983: calciatore che, schierato invece nella precedente gara Realoploni/ GSS Piano del 22.3.2003, era stato colpito dal provvedimento di squalifica di cui al C.U. n. 78 del 27 marzo 2003, e quindi non utilizzato nella gara con la Liportese del 6.4.2003. Chiedeva l’annullamento della delibera della Commissione Disciplinare e la conferma del risultato conseguito sul campo. L’appello è fondato e va quindi accolto. L’esame della documentazione ufficiale esistente e della distinta di gara ha permesso di evidenziare come il calciatore espulso durante la gara del 22.3.2003 (e quindi squalificato come da C.U. n. 78 del 27 marzo 2003) fosse Gargiulo Giuseppe nato il 6.9.1983, mentre il calciatore schierato nella successiva gara del 6.3.2003 fosse Gargiulo Giuseppe nato il 16.9.1980, non soggetto ad alcuna sanzione e quindi legittimamente utilizzato dalla appellante. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello come sopra proposto dal G.S. Piano Pizzeria Lucia di Piano di Sorrento (Napoli) e annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-0 conseguito sul campo nella gara a fianco indicata. Ordina restituirsi la tassa versata.
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