FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 09/06/2003 n. 2 e sul sito web: www.figc.it – 2 – APPELLO DEL F.C. BIANCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 26.2.2005 INFLITTA AL CALCIATORE FERRARO PIETRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 88 del 24.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 09/06/2003 n. 2 e sul sito web: www.figc.it - 2 - APPELLO DEL F.C. BIANCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 26.2.2005 INFLITTA AL CALCIATORE FERRARO PIETRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 88 del 24.3.2003) Con delibera in data 26 febbraio 2003 (C.U. n. 77) il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria infliggeva al calciatore Ferraro Pietro la sanzione della squalifica fino al 26.2.2005 perché a fine della gara F.C. Bianco/Gioia Tauro aveva colpito l’arbitro con un calcio alla caviglia procurandogli forte dolore. Infliggeva, altresì, al calciatore Cotroneo Angelo la sanzione della squalifica fino al 31.7.2003 per comportamento ingiurioso e minaccioso nei confronti dell’arbitro nonché per tentativo di aggressione nei confronti dello stesso e infine la squalifica per sei giornate effettive ai calciatori Caligiuri Roberto, Caracciolo Antonio e Gallo Domenico per aver rivolto all’arbitro parole ingiuriose e minacciose e per aver istigato i propri sostenitori a commettere atti di violenza contro lo stesso. La Commissione Disciplinare adita con delibera in data 24 marzo 2003 (Comunicato Ufficiale n. 88), accogliendo parzialmente il reclamo presentato dalla Società F.C. Bianco riduceva a quattro giornate di squalifica la sanzione inflitta ai calciatori Caligiuri Roberto, Caracciolo Antonio e Gallo Domenico, riduceva la sanzione inflitta al calciatore Cotroneo Angelo fino al 30.5.2003 e confermava per il resto l’impugnata delibera del Giudice Sportivo. Avverso tale decisione la F.C. Bianco proponeva reclamo alla C.A.F. relativamente alla conferma della squalifica del calciatore Ferraro Pietro assumendo l’estraneità dello stesso ai fatti contestati e chiedeva in via gradata la riduzione della sanzione inflitta. Il ricorso è inammissibile. Ed invero il reclamo in esame è fondato su motivi attinenti esclusivamente la merito e, quindi, motivi non proponibili in questa sede in quanto non ipotizzano nei confronti della delibera impugnata alcuna censura che possa ricondursi ai motivi di ricorso alla C.A.F. tassativamente elencati dall’art. 33 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dalla F.C. Bianco di Bianco (Reggio Calabria) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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