FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 09/06/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it – 8 – APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. BAR LA NOTTE PIGNOLA IN ORDINE ALLA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.12.2004 INFLITTA AL SIG. VIZZO SAVERIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 53 del 14.5.2003)
FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 49/C del 09/06/2003 n. 8 e sul sito web: www.figc.it -
8 - APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO LA DECLARATORIA D’INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA POL. BAR LA NOTTE PIGNOLA IN ORDINE ALLA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.12.2004 INFLITTA AL SIG. VIZZO SAVERIO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 53 del 14.5.2003)
Avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata di cui al C.U. n. 53 del 14 maggio 2003 relativo alla inibizione del dirigente Saverio Vizzo della Polisportiva Bar La Notte Pignola proponeva reclamo alla C.A.F. il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti. In detta impugnazione si contesta la decisione della Commissione Disciplinare che ha dichiarato inammissibile il ricorso della Società suddetta in quanto proposto fuori termine. L’impugnata decisione infatti ha ritenuto applicabile nel caso di specie l’abbreviazione dei termini procedurali davanti agli Organi di Giustizia Sportiva (da 7 a 3 giorni) disposta dal Presidente Federale per le ultime quattro giornate di campionato. Tale interpretazione della norma è errata in quanto l’abbreviazione dei termini procedurali nei vari gradi di giudizio dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva, così come stabilita, è motivata dalla necessità di dare una più sollecita conclusione ai procedimenti connessi alla disputa delle singole gare nelle ultime quattro giornate di campionato e quindi è applicabile solo ai reclami proposti a norma dell’art. 24 n. 3 C.G.S.. A tali particolari modalità procedurali sono invece sottratti tutti gli altri reclami avverso sanzioni disciplinari per i quali restano inalterati i normali termini procedurali previsti dal C.G.S.. Nel caso di specie, quindi la Commissione Disciplinare ha erroneamente esteso l’abbreviazione dei termini ai reclami avverso le sanzioni disciplinari in oggetto. Pertanto il ricorso del Presidente della L.N.D. deve essere accolto con conseguente annullamento della declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l’appello come sopra proposto dal Presidente della L.N.D. e annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 comma 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata per l’esame di merito.
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