FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 16/06/2003 n. 14 e sul sito web: www.figc.it – 14 – RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. CAPELLO FABIO, ALLENATORE DELL’A.S. ROMA, E DELL’A.S. ROMA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 338 del 22.5.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 16/06/2003 n. 14 e sul sito web: www.figc.it - 14 - RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. CAPELLO FABIO, ALLENATORE DELL’A.S. ROMA, E DELL’A.S. ROMA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 338 del 22.5.2003) Con provvedimento del 30.4.2003 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il Sig. Fabio Capello, allenatore della Soc. Roma, contestandogli la violazione degli articoli 3 comma 1, 4 comma 3 e 16 commi 1 C.G.S. per aver pubblicamente espresso giudizi lesivi di organismi operanti nell’ambito federale, con dichiarazioni idonee a negare la regolarità delle gare e la correttezza dello svolgimento del campionato, trattandosi di fatti della stessa indole, già sanzionati nella corrente stagione sportiva. Con il medesimo atto, veniva deferita anche la Società Roma a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti contestati al suo tesserato ex art. 3 comma 2, art. 2 comma 4 e art. 16 comma 3 C.G.S.. La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 338 del 22 maggio 2003, proscioglieva gli incolpati, rilevando che le frasi pronunciate dal Capello nel corso di una trasmissione radiofonica andata in onda il giorno 28 aprile 2003, poi riportate fedelmente da alcuni quotidiani del giorno successivo, costituivano soltanto la “colorita, ironica e spontanea manifestazione di considerazioni critiche, in quanto tali del tutto opinabili, ma non censurabili: essi infatti non racchiudono intenti denigratori o offensivi”. Contro la decisione della Commissione Disciplinare ha proposto ricorso a questa Commissione il Procuratore Federale, chiedendo la riforma della delibera impugnata, l’affermazione della responsabilità degli incolpati e l’irrogazione a carico del Sig. Fabio Capello dell’ammonizione con diffida e dell’ammenda di e 15.000,00 ed a carico della Soc. Roma dell’ammenda di e 15.000,00. A sostegno del gravame, l’appellante ha rilevato che, delle tre dichiarazioni addebitate al Capello, quella indicata nel deferimento con il numero 1 (“nella prima parte della stagione non ci è stato permesso di giocare. Quando ci hanno riammesso si è rivista la vera Roma. Basti guardare le espulsioni o i calci di rigore che ci hanno fischiato contro: solo adesso siamo tornati alla normalità”) contiene giudizi e rilievi oggettivamente lesivi della reputazione di soggetti ed organismi operanti nell’ambito federale. Quelle elencate ai punti 2) e 3) del deferimento, invece, dissimulano sotto l’ironia della “metafora botanica” di una piantina (la squadra della Roma) alla quale è stata negata l’acqua, giudizi altrettanto lesivi di persone e organismi operanti nell’ambito federale, essendo chiara l’allusione a coloro (gli arbitri, i designatori dei direttori di gara, eccetera) che hanno il potere di indirizzare gli eventi (nella metafora di negare l’acqua alla piantina e di ridarla solo quando “gli altri avevano fatto i frutti”). Il Sig. Fabio Capello ha resistito al ricorso del Procuratore Federale, chiedendo la conferma della decisione impugnata. La C.A.F. ritiene che l’appello sia fondato. Invero, nel valutare il contenuto delle dichiarazioni rese dal Capello si deve avere riguardo al significato generale delle stesse, che consiste nell’accusa, rivolta ovviamente a chi ha il potere di farlo, di aver agito in modo da incidere sulla regolarità e correttezza del campionato, impedendo alla squadra della Roma, nella prima parte dello stesso, di giocare nel modo che le sue qualità tecniche le avrebbero potenzialmente consentito. In tale chiave di lettura s’intende facilmente che le affermazioni dell’incolpato, per quanto dissimulate dall’ironia e dalla metafora, travalicano il limite delle “considerazioni critiche” esprimendo giudizi lesivi di persone operanti nell’ambito federale, così da integrare la violazione contestata. Va quindi affermata la responsabilità del Capello, alla quale consegue quella oggettiva della Società di appartenenza. Sanzioni adeguate, tenuto conto della posizione rivestita dal Capello in qualità di allenatore di una importante Società, nonché dell’idoneità delle dichiarazioni in esame di mettere in dubbio la correttezza del campionato, negandone la regolarità di svolgimento, sono quelle indicate nel dispositivo. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Procuratore Federale, infligge al Sig. Fabio Capello la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 e alla A.S. Roma per responsabilità oggettiva la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00.
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