FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 16/06/2003 n. 15 e sul sito web: www.figc.it – 15 – APPELLO DELLA A.S. ROMA AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2003 E L’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTE AL PRESIDENTE SENSI FRANCESCO, NONCHÉ L’AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA SOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 338 del 22.5.2003)
FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 16/06/2003 n. 15 e sul sito web: www.figc.it -
15 - APPELLO DELLA A.S. ROMA AVVERSO RISPETTIVAMENTE LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2003 E L’AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTE AL PRESIDENTE SENSI FRANCESCO, NONCHÉ L’AMMENDA DI € 20.000,00 ALLA SOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 338 del 22.5.2003)
Il Procuratore Federale, con provvedimento del 23 aprile 2003, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Francesco Sensi, Presidente della Soc. Roma, per aver rilasciato ad organi di informazione, a seguito della gara Juventus/Roma del 19 aprile 2003, dichiarazioni lesive della reputazione di persone e di organi operanti nell’ambito federale e idonee a mettere in dubbio la regolarità delle gare, l’imparzialità delle designazioni dei direttori di gara o la correttezza dello svolgimento dei campionati, in violazione degli artt. 13, comma 1, 4, comma 3 e 16, comma 1 C.G.S.. Contestualmente veniva deferita la Società Roma per violazione degli articoli 3 comma 2 per responsabilità oggettiva, 2 comma 4 e 4 comma 5, nonché dell’art. 16, comma 3, C.G.S., per responsabilità diretta per i fatti contestati al suo Presidente. La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul C.U. n. 338 del 22 maggio 2003, infliggeva a Francesco Sensi la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società in ambito federale fino al 30 giugno 2003 e la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 unitamente alla sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 per la Soc. Roma. Contro tale decisione hanno proposto ricorso a questa Commissione entrambi gli incolpati, rilevando in via preliminare che i primi giudici, non accogliendo l’istanza di rinvio della riunione fissata per il 22 maggio 2003 - alla quale il Presidente Sensi e la dott.ssa Rosella Sensi erano impossibilitati a presenziare per ragioni rispettivamente di lavoro e di salute - avevano impedito l’audizione dei soggetti deferiti, prevista dal C.G.S. al fine di garantire un corretto esercizio del diritto di difesa. Con i diritti di merito gli appellanti deducono l’incensurabilità delle dichiarazioni rese dal dott. Francesco Sensi, osservando che le frasi dallo stesso pronunciate e riportate su diversi quotidiani erano prive di riferimenti specifici e costituivano il libero esercizio del diritto di critica, giustificato dai dati statistici relativi al trattamento subito dalla squadra della Roma soprattutto nel girone di andata del campionato di Serie A; in subordine lamentano l’eccessività delle sanzioni inflitte e ne chiedono la riduzione “ad una più equa misura”. La C.A.F., sentito il dott. Francesco Sensi personalmente comparso insieme al suo difensore, ed il Procuratore Federale che ha concluso chiedendo la conferma della decisione impugnata, rileva che l’eccezione preliminare è infondata, non potendosi ravvisare nel mancato accoglimento di un’istanza di rinvio della discussione del procedimento di primo grado alcuna violazione del diritto di difesa. Nel merito, non possono sussistere dubbi in ordine alla lesività delle dichiarazioni rese dal Presidente Sensi ed alla conseguente affermazione della responsabilità disciplinare degli incolpati. Come affermato dalla Commissione Disciplinare, il diritto di critica si concretizza nella espressione di giudizi ed opinioni fondate su una interpretazione soggettiva e quindi “di parte”. In forza di tale diritto i soggetti dell’ordinamento federale possono quindi manifestare liberamente il proprio pensiero anche in contrasto ed in polemica con altre persone ed organismi operanti in ambito federale, senza però superare il limite invalicabile del corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone. Alla luce di tali principi le affermazioni del dott. Sensi, che suggestivamente evocano quanto deciso ed attuato dai “padroni del calcio” in danno della squadra della Roma, esprimono giudizi lesivi della reputazione di persone operanti nell’ambito federale ed insinuano pesanti sospetti sulla regolarità di svolgimento del Campionato. Merita invece accoglimento, nei limiti indicati nel dispositivo la domanda subordinata di riduzione delle sanzioni, dovendosi riconoscere al Sensi un atteggiamento processuale costruttivo, confermato nella riunione tenutasi davanti a questa Commissione, che comporta l’abbandono di certe posizioni a suo tempo pubblicamente assunte in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento federale. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla A.S. Roma di Roma, riduce rispettivamente ad euro 10.000,00 le sanzioni delle ammende già inflitte al Presidente Francesco Sensi e alla A.S. Roma. Conferma nel resto. Ordina restituirsi la tassa versata.
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