FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 16/06/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it – 3 – APPELLO DEL CALCIATORE VENTURI LUCA AVVERSO LA REIEZIONE DELL’ISTANZA DI SVINCOLO AI SENSI DELL’ART. 32 BIS N.O.I.F. (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 25/D – Riunione del 20.3.2003)

FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 50/C del 16/06/2003 n. 3 e sul sito web: www.figc.it - 3 - APPELLO DEL CALCIATORE VENTURI LUCA AVVERSO LA REIEZIONE DELL’ISTANZA DI SVINCOLO AI SENSI DELL’ART. 32 BIS N.O.I.F. (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 25/D - Riunione del 20.3.2003) Il calciatore Venturi Luca, tesserato per la società Possidiese S.C., ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Tesseramenti pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 25/D del 20 marzo 2003 con la quale è stato dichiarato inammissibile il precedente reclamo dello stesso Venturi contro il provvedimento del Comitato Regionale Emilia- Romagna di reiezione della richiesta di svincolo, ex art. 32 bis delle N.O.I.F., dalla S.C. Possidiese. La Commissione Tesseramenti ha ritenuto, infatti, che il Venturi abbia omesso di trasmettere copia della richiesta e dei motivi del reclamo alla controparte, inosservanza che costituisce motivo di inammissibilità del reclamo e ne preclude l’esame, così come stabilito dal comma 9 dell’art. 29 C.G.S.. Secondo questa Commissione d’Appello l’impugnata decisione della Commissione Tesseramenti è stata correttamente adottata in applicazione dell’art. 32 bis comma 2 delle N.O.I.F. e dal combinato disposto dell’art. 44 e dell’art. 29 comma 5 C.G.S.. Le argomentazioni del ricorrente circa un presunto stato di incertezza e di mancata chiarezza sull’eventuale soggetto da identificare come “controparte” determinato dal comunicato del Consiglio Direttivo sul rigetto della richiesta di svincolo, non può avere alcuna valenza, mentre l’accertata inammissibilità preclude l’esame del merito del ricorso. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal calciatore Venturi Luca ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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