FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 – Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 19/06/2003 n. 2 e sul sito web: www.figc.it – 2 – APPELLO DEL SIG. LECHTHALER SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige – Com. Uff. n. 49 dell’1.5.2003)
FIGC – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2002/2003 - Decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale FIGC n. 51/C del 19/06/2003 n. 2 e sul sito web: www.figc.it -
2 - APPELLO DEL SIG. LECHTHALER SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 49 dell’1.5.2003)
Il Sig. Sergio Lechthaler, Consigliere del Comitato Regionale Trentino Alto Adige, proone ricorso contro la sentenza in oggetto indicata, con la quale gli è stata inflitta l’inibizione per mesi n. 1 per violazione dell’art. 1 comma 3 C.G.S.. Motiva tale reclamo in quanto le mancate comparizioni alle convocazioni del Procuratore, sono dovute a legittimi impedimenti - motivi di lavoro, incarico di pubblico servizio. L’appello è infondato. Questa Commissione rileva che le motivazioni addotte non sono idonee per permettere l’accoglimento del ricorso. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Sig. Lechthaler e dispone incamerarsi la tassa versata.
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