F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086 del 16 Aprile 2012 (337) – APPELLO DELLA SOCIETA’ AD FS SESTRESE CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 18.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria – CU n. 41 del 2.2.2012). (338) – APPELLO DELLA SOCIETA’ SC MOLASSARA BOERO ASD AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria – CU n. 41 del 2.2.2012). (339) – APPELLO DEL SIG. GIAN LUIGI ROSSETTI (Consigliere pro-tempore della Soc. SC Molassara Boero ASD) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI UNO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria CU n. 41 del 2.2.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 086 del 16 Aprile 2012 (337) – APPELLO DELLA SOCIETA’ AD FS SESTRESE CALCIO 1919 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 18.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria - CU n. 41 del 2.2.2012). (338) – APPELLO DELLA SOCIETA’ SC MOLASSARA BOERO ASD AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria - CU n. 41 del 2.2.2012). (339) – APPELLO DEL SIG. GIAN LUIGI ROSSETTI (Consigliere pro-tempore della Soc. SC Molassara Boero ASD) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI UNO, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Liguria CU n. 41 del 2.2.2012). Con distinti atti di gravame, le società AD FS Sestrese Calcio 1919, SC Molassara Boero e il sig. Gian Luigi Rossetti, hanno impugnato la delibera, pubblicata su C.U. n. 41 del 02.02.2012, con la quale la CDT presso il CR Liguria ha inflitto alle società una ammenda rispettivamente di € 18.000,00 ed € 5.000,00 e al Rossetti l’inibizione a svolgere attività in ambito FIGC per anni 1. L’Organo di primo grado, in accoglimento del deferimento proposto dalla Procura Federale, riconosceva la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S da parte dei soggetti deferiti, ritenendo la società Sestrese Calcio responsabile direttamente ed oggettivamente ex art. 4 commi 1 e 2 CGS dell’operato del Presidente p.t. e legale rappresentante e del Vice-Presidente e la società Molassana Boero solo a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS per l’operato del proprio dirigente Rossetti Gian Luigi, all’epoca dei fatti consigliere della società. Avverso detta decisione ricorrono le due società e il sig. Rossetti Gian Luigi, eccependo la società Sestrese Calcio 1919 l’inesistenza della violazione e la inapplicabilità dell’art. 8 CGS alle società dilettantistiche e comunque l’eccessività della sanzione, la società S.C. Molassana Boero ed il sig. Rossetti l’assenza di responsabilità ascrivibile al proprio dirigente relativamente ad operazioni contabili inesistenti ed in subordine l’eccessività della sanzione inflitta considerato che si tratta di società dilettantistica. Alla riunione del 12.04.2012, i difensori delle società e del deferito si sono riportati ai propri atti di appello chiedendone integrale accoglimento, mentre il rappresentante della Procura Federale insisteva per il rigetto. La Commissione Disciplinare Nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue; In via preliminare deve essere disposta la riunione dei procedimenti, attesa l’evidente connessione oggettiva tra loro esistente. Sempre in via preliminare, in merito al ricorso proposto dal sig. Rossetti Gian Luigi, si osserva che avverso le decisioni di prima istanza delle Commissioni Disciplinari Territoriali emesse a seguito di deferimento è previsto, ex art. 35 n. 4.1 C.G.S., l’obbligo di diretta comunicazione alle parti, che possono presentare ricorso “entro il settimo giorno successivo alla data in cui è pervenuta la comunicazione” ai sensi dell’art. 37 C.G.S. Nel caso di specie la comunicazione del provvedimento della CDT Liguria è stata ricevuta dal ricorrente presso il domicilio eletto in data 3.02.2012, mentre il ricorso è stato inoltrato il giorno 13.02.2012, ovvero oltre il termine perentorio di cui sopra. Nel merito, quanto alle doglianze proposte dalla società Sestrese Calcio di inapplicabilità al caso di specie dell’art. 8 CGS,le stesse non possono trovare accoglimento. E’ opportuno a tal fine sottolineare come il Giudice di primo grado pone a base della propria decisione la violazione dei principi generali fissati dall’art. 1 CGS, ovvero norme di comportamento che devono essere osservate da società, dirigenti ed atleti in ambito federale, secondo i generali principi di lealtà, correttezza e probità. Sotto tale profilo l’art. 1 C.G.S. non è una norma che deve essere necessariamente contestata in relazione ad altra fattispecie, ma essa rappresenta una norma di chiusura di tutto il sistema sanzionatorio del C.G.S., riferita a qualunque comportamento (anche non implicante la violazione di specifici divieti) tenuto dai soggetti indicati nell’ambito dell’attività sportiva. Ciò posto, dall’esame del fascicolo in atti e della copiosa documentazione a corredo sono emerse in tutta evidenza le condotte contestate a carico del Presidente e del Vice – Presidente della società Sestrese Calcio. In particolare dagli accertamenti compiuti dal Nucleo della Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Genova si riscontrano una serie di comportamenti che, giudicati sotto il profilo della normativa sportiva, appaiono molto gravi e sicuramente censurabili proprio perché in contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento sportivo. Gli atti di indagine, infatti, hanno appurato che il proprio legale rappresentante emetteva, a fronte di fittizi contratti di sponsorizzazione stipulati con diverse società, fatture non veritiere in quanto da riferirsi a prestazioni di sponsorizzazioni non effettuate, al fine di permettere alla propria società di incassare le somme e restituire parte dell’importo in contanti alle aziende sponsorizzanti. Il coinvolgimento in prima persona del legale rappresentante della società comporta ex art. 4 comma 1 C.G.S. l’attribuzione di una responsabilità diretta, in virtù del rapporto di immedesimazione organica esistente tra il rappresentante (Presidente) e la propria rappresentata (società). Alla luce di ciò, tenuto conto della gravità dei fatti e della circostanza che il Giudice di primo grado ha già valutato ai fini dell’entità dell’ammenda che la società partecipa a campionati regionali, la sanzione inflitta appare congrua. Quanto alle argomentazioni difensive della società Molassana Boero anch’esse non trovano riscontro alcuno dalla lettura degli atti di indagine acquisiti, da cui risulta un comportamento contrario ai principi fondamentali dell’ordinamento sportivo, posto in essere dal proprio Dirigente sig. Rossetti. Tuttavia, considerata l’unicità della contestazione mossa ed il coinvolgimento di un dirigente (e non del proprio legale rappresentante), appare equo ridurre come in dispositivo l’ammenda alla società a titolo di responsabilità oggettiva inflitta dal giudice di primo grado. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso proposto dal sig. Rossetti Gian Luigi, disponendo l’incameramento della relativa tassa; Rigetta il ricorso proposto dalla società AD FS Sestrese Calcio e dispone l’addebito della tassa non versata; Accoglie parzialmente il ricorso proposto dalla soc. SC Molassana Boero, riducendo l’ammenda ad € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), nulla per la tassa non versata.
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