F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 16 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 17 Aprile 2012 6) RICORSO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PER I COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI POSTI IN ESSERE DAL SIG. FRANCESCO CERAVOLO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI DIRETTORE SPORTIVO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO) – (NOTA N. 441/327 PF09-10/AM/MA DEL 18.7.2011) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 21.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 16 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 17 Aprile 2012 6) RICORSO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA € 15.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PER I COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI POSTI IN ESSERE DAL SIG. FRANCESCO CERAVOLO (ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN QUALITÀ DI DIRETTORE SPORTIVO DELL’A.S. LIVORNO CALCIO) – (NOTA N. 441/327 PF09-10/AM/MA DEL 18.7.2011) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 21.2.2012) Con ricorso rubricato al n. 306/12 il Livorno Calcio S.p.A. ha impugnato e chiesto, in via principale, l’annullamento e/o la revoca della sanzione irrogata nei suoi confronti dalla C.D.N. con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 64/CDN del 21.2.2012 e, in via subordinata, la riduzione di detta sanzione, consistente in un’ammenda di € 15.000,00, nella misura ritenuta di giustizia. A sostegno del ricorso, il Livorno Calcio richiama recente giurisprudenza di questa Corte e della C.D.N. in tema di responsabilità oggettiva, rimarcando come la condotta ascritta a responsabilità del signor Francesco Ceravolo, anche in base a quanto rilevato dalla decisione impugnata, non è materialmente riferibile al Livorno Calcio, che da essa non ha ricevuto alcun vantaggio quanto piuttosto un pregiudizio. Il ricorso, ad avviso di questa Corte, è meritevole di parziale accoglimento, essendo fondata la domanda subordinata di riduzione ad equità della ammenda inflitta con la decisione impugnata. Avuto riguardo alla fattispecie concreta, risulta invero acclarato che il Livorno Calcio non ha tratto alcun vantaggio o beneficio dall’attività di Direttore sportivo di fatto della Pro Patria Gallaratese GB S.r.l., svolta prima e durante almeno parte del periodo in cui il signor Francesco Ceravolo era altresì tesserato con il Livorno Calcio in qualità di Direttore sportivo (1.7.2008 – 30.6.2009). Ribadita dunque nella fattispecie la sussistenza della responsabilità oggettiva del Livorno Calcio S.p.A. che, come è noto, opera per la semplice ricorrenza di un rapporto contrattuale tra il tesserato responsabile della violazione disciplinare e la società tesserante, la non riferibilità al Livorno Calcio degli effetti della condotta sanzionata posta in essere dal Ceravolo e l’assenza per la tale società di qualsivoglia utilità inducono a mitigare equitativamente l’ammenda inflitta dalla C.D.N. a misura ritenuta di giustizia. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.S. Livorno Calcio S.r.l. di Livorno riduce la sanzione dell’ammenda a € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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