• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 16 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 17 Aprile 2012
7) RICORSO DEL SIGNOR FRANCESCO CERAVOLO (ALL’EPOCA DEI FATTI, DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 2 E MESI 6 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 10, COMMA 1, C.G.S. SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 7, COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO DELL’ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (COM. UFF. N. 61/A DEL 13.6.1991), (NOTA N. 441/327 PF 09-10/AM/MA DEL 18.7.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 21.2.2012)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 192/CGF del 16 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 225/CGF del 17 Aprile 2012
7) RICORSO DEL SIGNOR FRANCESCO CERAVOLO (ALL’EPOCA DEI FATTI, DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 2 E MESI 6 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 10, COMMA 1, C.G.S. SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 7, COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO DELL'ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI (COM. UFF. N. 61/A DEL 13.6.1991), (NOTA N. 441/327 PF 09-10/AM/MA DEL 18.7.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 21.2.2012)
Con ricorso in data 8.3.2012 il signor Francesco Ceravolo ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 64, chiedendo, in via principale, di rigettare tutti gli addebiti mossi nei suoi confronti dalla Procura Federale e di dichiarare il suo proscioglimento dalle incolpazioni, con conseguente annullamento della sanzione della inibizione per anni due e mesi sei inflitta con la decisione gravata, nonché, in via subordinata, di ridurre o sostituire la sanzione con quella minima ritenuta di giustizia. A sostegno del gravame, il singor Ceravolo adduce un duplice ordine di articolate censure, con il primo dei quali lamenta l’erroneità e l’ingiustizia della decisione impugnata per assoluta inconsistenza della prova e carenza di motivazione, con il secondo dei quali si duole della abnormità e sproporzionatezza della sanzione inflitta. Ritiene questa Corte che la decisione impugnata rechi adeguata, ancorchè sintetica, motivazione là dove ritiene sufficientemente provata, con esplicito riferimento ai voluminosi atti del giudizio, la sussistenza degli addebiti contestati al signor Francesco Ceravolo. In particolare, che quest’ultimo abbia sostanzialmente operato quale dirigente di fatto della Pro Patria Gallaratese S.r.l. con mansioni assimilabili a quelle di un direttore sportivo dal mese di luglio 2008 e per tutta la Stagione Sportiva 2008/2009, nonostante il tesseramento quale direttore sportivo del Livorno Calcio S.r.l. avvenuto in data 13.8.2008, risulta effettivamente provato dalle dichiarazioni rese dinanzi alla Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio dai signori Giuseppe e Ciro Giulio Zoppo, Italo Federici e Alberto Armiraglio, nonché da questi ultimi due e dai signori Francesco Lamazza, Raymundo Guilherme Do Prado dinanzi al Procuratore Federale. Le pur pregevoli deduzioni difensive svolte in questa sede dal ricorrente in punto di diritto non superano né smentiscono le circostanze oggetto delle convergenti dichiarazioni come sopra rese dai citati testi che possono pertanto ritenersi acclarate. Tra esse, spiccano in particolare l’intensità dei rapporti e dei contatti tra il Ceravolo e il signor Giuseppe Zoppo, presidente prima di fatto e poi di diritto della Pro Patria Gallaratese S.r.l., l’individuazione proprio da parte dell’odierno ricorrente del soggetto (il Federici) poi nominato segretario generale di tale società, il contributo essenziale alle decisioni in ordine alle acquisizioni dei calciatori e le successive trattative, la partecipazione alla riunione presso l’Hotel Quark di Milano, sede del calcio mercato, finalizzata all’allestimento della prima squadra ed alla definizione dell’assetto organizzativo ed amministrativo della società, la partecipazione all’incontro presso un albergo di Viareggio, verso la fine del mese di ottobre 2008, concernente la trattativa per il tesseramento del calciatore Do Prado per la Pro Patria Gallaratese S.r.l. (circostanza, questa, provata dalle dichiarazioni rese dinanzi alla Procura Federale dallo stesso Francesco Ceravolo e dai signori Italo Federici, Marco Piccioli e Massimo Camarlinghi, le dichiarazioni dei quali ultimi due sono state altresì assunte dal P.G. nel procedimento penale di cui si è detto). Anche la circostanza relativa al tentativo di indebito utilizzo del mandato sottoscritto dal presidente Giuseppe Zoppo in bianco – e cioè senza indicazione del mandatario, dell’oggetto del mandato e del suo compenso – da parte del signor Francesco Ceravolo può ritenersi provata, dal momento che risultano pacifici sia il fatto della sottoscrizione in bianco del modulo del mandato, ammessa da parte dello stesso odierno ricorrente in sede di audizione presso la Procura Federale, sia il fatto della consapevole inesistenza da parte del sig. Francesco Ceravolo di qualsivoglia effettiva attività relativa al tesseramento del calciatore Do Padro (risultante quale sostanziale oggetto dell’incarico a seguito del riempimento postumo del modulo) da parte del signor Cataldo Ceravolo (risultante, a seguito del riempimento postumo del modulo, il mandatario fittizio), come dallo stesso ammesso in sede di audizione sempre da parte della Procura Federale. Le dichiarazioni rese dinanzi alla Procura Federale dallo stesso Francesco Ceravolo e dai signori Italo Federici, Marco Piccioli e Massimo Camarlinghi, le dichiarazioni dei quali ultimi due sono state altresì assunte, come già detto, dal P.G. nel procedimento penale di cui si è detto, confermano d’altro canto che il signor Cataldo Ceravolo non prese neppure parte all’incontro presso l’albergo di Viareggio, verso la fine del mese di ottobre 2008, relativo alla trattativa per il tesseramento del calciatore Do Prado per la Pro Patria Gallaratese S.r.l.. La decisione della C.D.N. impugnata è pertanto immune dalle censure ad essa rivolte con il primo motivo di ricorso, mentre, sotto il profilo sanzionatorio, appare equo operare una riduzione di mesi sei della disposta inibizione, tenuto conto del grado di giudizio di disvalore attribuibile ai singoli episodi oggetto di contestazione. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Francesco Ceravolo riduce la sanzione dell’inibizione ad anni 2. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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7) RICORSO DEL SIGNOR FRANCESCO CERAVOLO (ALL’EPOCA DEI FATTI, DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ A.S. LIVORNO CALCIO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 2 E MESI 6 INFLITTAGLI SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, E 10, COMMA 1, C.G.S. SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 7, COMMI 1 E 2 REGOLAMENTO DELL’ELENCO SPECIALE DEI DIRETTORI SPORTIVI VIGENTE ALL’EPOCA DEI FATTI (COM. UFF. N. 61/A DEL 13.6.1991), (NOTA N. 441/327 PF 09-10/AM/MA DEL 18.7.2011) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 21.2.2012)"