F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 12 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 20 Aprile 2012 4) RICORSO DELL’A.S. BARI S.P.A. (IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX C.U. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LE SANZIONI: – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE LEGALE PROTEMPORE, – INIBIZIONE PER MESI 4 AL SIG. CLAUDIO GARZELLI (AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S. BARI S.P.A.) INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETTERA B), PARAGRAFO VI N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S., E DELL’ART. 85, LETTERA B), PARAGRAFO VII N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S., (NOTE N. 5291/460 PF11- 12/SP/BLP DEL 14.2.2012 E NOTA N. 5288/458 PF11-12/SP/BLP DEL 14.2.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 69/CDN del 08.03.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 12 Aprile 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 228/CGF del 20 Aprile 2012 4) RICORSO DELL’A.S. BARI S.P.A. (IN ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI EX C.U. N. 82/A DEL 16.9.2010) AVVERSO LE SANZIONI: - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE LEGALE PROTEMPORE, - INIBIZIONE PER MESI 4 AL SIG. CLAUDIO GARZELLI (AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.S. BARI S.P.A.) INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETTERA B), PARAGRAFO VI N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S., E DELL’ART. 85, LETTERA B), PARAGRAFO VII N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S., (NOTE N. 5291/460 PF11- 12/SP/BLP DEL 14.2.2012 E NOTA N. 5288/458 PF11-12/SP/BLP DEL 14.2.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 69/CDN del 08.03.2012) La Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite si è riunita il giorno 12.4.2012 per decidere in ordine al ricorso proposto dall’A.S. Bari S.p.A. e dal dott. Claudio Garzelli avverso la decisione, pubblicata con il Com. Uff. n. 69/CDN dell’8.3.2012, con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale, in esito al deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C., ha inflitto la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica generale, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva 2011/2012, all’A.S. Bari S.p.A. e quella della inibizione per mesi 4, al dott. Claudio Garzelli, amministratore unico e legale rappresentante della medesima predetta società, in ordine alla mancata corresponsione degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di aprile, maggio e giugno 2011, entro la data del 14.11.2011. Il procedimento ha origine dalla nota in data 12.12.2011 con cui la Co.Vi.So.C. riferiva che, dall’esame del report della Deloitte & Touche S.p.A., società di revisione incaricata dalla F.I.G.C. per l’effettuazione dei controlli, ha riscontrato «il permanere del mancato pagamento, da parte della società A.S. Bari S.p.A., degli emolumenti relativi alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2011». Con precedente nota del 21.10.2011, infatti, la stessa Co.Vi.So.C. aveva già segnalato la mancata documentazione, da parte della A.S. Bari s.p.a., entro il termine del 30.9.2011, del pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati relativamente alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2011 (tit. I, paragrafo VIII, lett. A), punto 2, del Com. Uff. n. 158/A del 29.4.2011). Il Procuratore Federale, ritenuto che la suddetta condotta integri la violazione della «fattispecie prevista dall’art. 85, lett. B), paragrafo VI) N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S. […] rilevato che detti comportamenti, che consistono in violazioni di obblighi posti a carico delle società, siano ascrivibili al signor Garzelli Claudio, Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore della società A.S. Bari S.p.A., in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società» e che «da tali condotte consegua la responsabilità diretta» della stessa predetta società, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., visto l’art. 32, comma 4, C.G.S., deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale sia il signor Claudio Garzelli che la A.S. Bari S.p.A.. Con separata nota in pari data 12.12.2011 la Co.Vi.So.C., facendo seguito a precedente comunicazione del 21.10.2011, con la quale aveva segnalato la mancata documentazione, entro il 30.9.2011, del pagamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti delle mensilità di aprile, maggio e giugno 2011, così come prescritto dal tit. I), paragrafo VIII), lett. A), punto 2), del Com. Uff. n. 158/A del 29.4.2011, segnalava, altresì, di aver riscontrato «il permanere del mancato versamento, da parte della società A.S. Bari S.p.A., delle ritenute Irpef relative agli emolumenti delle mensilità di aprile, maggio e giugno 2011» Il Procuratore Federale, ritenuto che la mancata documentazione alla data del 14.11.2011 del mancato pagamento delle suddette ritenute Irpef integra la violazione della «fattispecie prevista dall’art. 85, lett. B), paragrafo VII) N.O.I.F., in relazione all’art. 10, comma 3, C.G.S. […] rilevato che detti comportamenti, che consistono in violazioni di obblighi posti a carico delle Società, siano ascrivibili al signor Garzelli Claudio, Amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore della società A.S. Bari S.p.A., in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società» e che «da tali condotte consegua la responsabilità diretta» della stessa predetta società, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., visto l’art. 32, comma 4, C.G.S., deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale sia il signor Claudio Garzelli che la A.S. Bari S.p.A.. Così instauratosi il contraddittorio, il dott. Claudio Garzelli e la A.S. Bari S.p.A., come rappresentati e difesi, presentavano, nei termini assegnati, apposita memoria difensiva. Nella suddetta memoria difensiva veniva evidenziato come la A.S. Bari S.p.A. fosse già stata deferita e, quindi, sanzionata con la penalizzazione di punti 2 in classifica, per il mancato pagamento degli emolumenti ai propri tesserati e delle correlate ritenute Irpef proprio relativamente alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2011, condotte ascritte al dott. Claudio Garzelli, a sua volta sanzionato con la inibizione per mesi 4 (v. Com. Uff. n. 39/CDN del 17.11.2011). Evidenziavano, poi, i deferiti come «nel frattempo, in data 14.11.2011, l’A.S. Bari S.p.A. aveva regolarmente eseguito il pagamento degli emolumenti e delle ritenute Irpef (nonché dei contributi previdenziali e del FFC) riguardanti le retribuzioni dovute ai tesserati nelle mensilità di luglio, agosto e settembre 2011 (primo trimestre della Stagione Sportiva 2011/2012), entro il termine di quarantacinque giorni dalla chiusura del predetto primo trimestre (30.9.2011), così come stabilito dall’art. 85, lett. A, par. VI e VII, N.O.I.F.». Solo alcuni giorni prima, infatti, «era stato pubblicato il Com. Uff. n. 85/A dell’8.11.2011, con cui il Consiglio Federale aveva deliberato la modifica delle disposizioni contenute sia nel predetto art. 85, lett. A, par. VI e VII, N.O.I.F., sia nell’art. 10, comma 3, C.G.S.», modifiche volte, appunto, a chiarire che «le norme erano destinate a “sanzionare, all’esito di ogni verifica scaturente dalla chiusura di ciascun trimestre di cui all’art. 85 N.O.I.F., il mancato pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals del Fondo di fine carriera dovuti per ciascun trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima”». Di conseguenza, i deferiti esprimevano «fondate perplessità non soltanto sull’applicabilità delle nuove disposizioni risultanti dalle modifiche rese note soltanto in data 8.11.2011, ma anche sulla loro stessa portata sanzionatoria quanto agli inadempimenti verificatisi a cavallo di due Stagioni Sportive, ossia tra il quarto ed ultimo trimestre di una stagione sportiva ed il primo trimestre di quella successiva». Anzitutto, infatti, deducevano i deferiti, la verifica della permanenza, alle successive scadenze, dell’illecito già sanzionato in occasione della precedente scadenza, costituirebbe un nuovo illecito sanzionabile soltanto a decorrere dalla data dell’8.11.2011, atteso che l’originaria formulazione non prevedeva l’autonoma configurabilità dell’illecito di cui trattasi. «Il che portava ad escludere che l’illecito già accertato e sanzionato potesse costituire un nuovo illecito alla scadenza successiva» e «su tale disciplina si è formato il legittimo affidamento dell’A.S. Bari S.p.A. e dell’allora suo amministratore unico, dott. Claudio Garzelli». Peraltro, veniva evidenziato come quest’ultimo fosse venuto a conoscenza della nuova disciplina proprio il giorno 14.11.2011, anche se, però, si ammette che la relativa comunicazione ricevuta dalla Lega Serie B, non sembra «in grado di modificare la presunzione di conoscenza dei comunicati ufficiali a far data dalla loro pubblicazione» ex artt. 13 N.O.I.F. e 2 C.G.S.. Sempre secondo i deferiti, le nuove norme «non possono ritenersi di natura meramente interpretativa, tale da consentirne un’applicazione immediata e retroattiva, avendo, in realtà, le stesse una significativa valenza innovativa, diretta addirittura alla sostituzione della recidiva precedentemente prevista con la prefigurazione di una nuova fattispecie di illecito sanzionabile, in caso di permanenza dell’illecito sanzionabile, non desumibile ed anzi espressamente esclusa dalle norme preesistenti, se non altro perché limitate a qualificarne gli effetti proprio in termini di recidiva». In ogni caso, l’A.S. Bari e il dott. Garzelli ritenevano che la nuova formulazione delle disposizioni qui in rilievo «sembra confermare che il legislatore federale abbia voluto prevedere che l’inosservanza dell’obbligo retributivo costituisca illecito ad ogni scadenza prefissata per ciascun trimestre e che l’eventuale permanenza dell’illecito già sanzionato costituisca un nuovo illecito, da assoggettarsi ad ulteriore sanzione, solo ed esclusivamente a cominciare dal secondo trimestre di ciascuna Stagione Sportiva di riferimento». Insomma, a dire dei deferiti, «la scelta sembra miri esclusivamente alla configurabilità infra-stagionale dell’illecito sanzionabile», con la conseguenza che «l’inosservanza dell’obbligo retributivo riguardante il quarto ed ultimo trimestre di ciascuna stagione sportiva […] non sembra possa costituire nuovo illecito, tale da comportare nuove sanzioni, in occasione della scadenza del termine prefissato per la verifica dell’adempimento dell’obbligo retributivo riguardante il primo trimestre della stagione sportiva successiva». Concludevano, dunque, entrambi gli incolpati ritenendo di meritare l’integrale proscioglimento. Innanzi alla Commissione Disciplinare che, in via preliminare, disponeva la riunione dei due procedimenti per connessione soggettiva degli stessi, compariva il rappresentante della Procura Federale, che insisteva per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi di entrambi i soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, formulando richiesta di applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi 4 a carico del dott. Garzelli e della penalizzazione di punti 2 nella classifica generale, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, a carico della A.S. Bari S.p.A. I deferiti, invece, insistevano per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate e, dunque, per il proscioglimento. All’esito del dibattimento la Commissione Disciplinare Nazionale riteneva fondato il deferimento. Secondo la suddetta C.D.N. «privi di pregio appaiono le difese prodotte dai deferiti poiché gli stessi avrebbero dovuto conoscere ed applicare la nuova normativa, disciplinata dal combinato disposto dell’art. 85, lett. A, par. VI e VII N.O.I.F. e dell’art. 10 comma 3 C.G.S., la quale integra e sostituisce la precedente, imponendo alle società sportive le comunicazioni, nei termini indicati nelle norme, relative al versamento degli emolumenti e delle ritenute Irpef, contributri Enpals e Fondo di Fine Carriera per il trimestre di riferimento e per i precedenti. Tale norma comporta, quindi, il riscontro sulla regolarità delle debenze con riferimento non solo al trimestre di riferimento ma anche per i periodi pregressi. Pertanto il controllo gestionale si trascina nel tempo non prevedendo delle interruzioni di precedenti inadempienze, anche eventualmente già sanzionate, con una chiara indicazione al dato della chiusura di tutti i trimestri previsti, chiusura che pertanto ricomprende, per i trimestri successivi, anche quelli precedenti. Pertanto il mancato pagamento nell’ambito di un trimestre precedente si riverbera chiaramente sui trimestri successivi con conseguente nuova applicazione della sanzione. Si tratta quindi di una diversa violazione data dal mancato adempimento nei termini fissati (cfr. Com. Uff. – Corte di Giustizia Federale – Sez. II – n. 135 Stagione Sportiva 2011/2012)». Ciò premesso, quanto alla quantificazione della sanzione, la Commissione Disciplinare Nazionale riteneva congrue quella della penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, a carico della A.S. Bari S.p.A. e quella dell’inibizione per mesi 4, a carico del dott. Claudio Garzelli. Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale hanno proposto ricorso l’A.S. Bari S.p.A. ed il dott. Claudio Garzelli, come rappresentati e difesi, articolando tre specifici motivi. Con il primo motivo di gravame i reclamanti, dando atto dell’intervenuta modifica del quadro legislativo in forza del quale deve oggi ritenersi che, «in occasione della scadenza del termine di quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, le società debbano dimostrare di aver assolto l’obbligazione retributiva verso i loro tesserati non soltanto con riferimento al trimestre appena chiuso, ma anche a quelli precedenti», con la conseguenza che «l’inosservanza dell’obbligo costituisce illecito sanzionabile ad ogni singola scadenza, anche se già sanzionato», ritengono che tale principio «sia stato codificato nell’ordinamento federale soltanto dall’8.11.2011». Pertanto, la nuova disciplina non troverebbe applicazione in relazione «a condotte già in corso al momento della sua entrata in vigore», obiezione questa alla quale la C.D.N. non ha fornito risposta, «limitandosi ad affermare che gli stessi deferiti avrebbero dovuto conoscere ed applicare la nuova normativa». Con il secondo motivo di gravame, i reclamanti censurano la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale nella parte in cui non ha tenuto conto del fatto che «l’eventuale permanenza dell’illecito già sanzionato costituisca un nuovo illecito, da assoggettarsi ad ulteriore sanzione, solo ed esclusivamente a cominciare dal secondo trimestre di ciascuna stagione sportiva di riferimento». Deporrebbero, «inoppugnabilmente a sostegno di tale conclusione: da un lato, la mancata previsione della sussistenza di un nuovo illecito e della conseguente nuova sanzione in occasione del primo trimestre, ove non compare alcun riferimento all’ultimo trimestre della stagione sportiva precedente; dall’altro, la previsione del nuovo illecito e della conseguente nuova sanzione, soltanto a partire dal secondo trimestre e così via per il terzo ed il quarto, ove compare il riferimento al mancato assolvimento dell’obbligo retributivo anche in relazione ai trimestri precedenti, a cominciare dal primo». In breve, secondo la prospettazione di parte reclamante, «mentre a partire dal secondo trimestre la configurabilità del nuovo illecito per le violazioni riguardanti i trimestri precedenti è stata espressamente prevista e sanzionata dalle nuove norme, altrettanto non è avvenuto per le violazioni riguardanti il quarto ed ultimo trimestre della stagione sportiva precedente, cui non compare alcun riferimento nelle previsioni relative al primo trimestre di ciascuna Stagione Sportiva». Nel terzo motivo d’appello, infine, i reclamanti ribadiscono che, «quanto meno fino all’8.11.2011 […] potevano legittimamente confidare nella disciplina previgente, la quale non prevedeva che l’inosservanza dell’obbligo retributivo riguardante un determinato trimestre, una volta consumatasi, verificata e sanzionata, costituisse un nuovo illecito sanzionabile in occasione della scadenza inerente il trimestre successivo». Sulla base di siffatte considerazioni «gli odierni incolpati, in vista della scadenza del 14.11.2011, hanno concentrato le loro risorse ed attenzioni sul regolare assolvimento dell’obbligo retributivo riguardante il primo trimestre della corrente Stagione Sportiva 2011/2012, chiusosi il 30.9.2011 per le mensilità di luglio, agosto e settembre». «Anche per questo», concludono i reclamanti, «gli odierni incolpati meritavano e meritano di essere integralmente prosciolti, dal momento che neppure tali ultime circostanze ed argomentazione difensive sono state effettivamente prese in esame dalla Commissione Disciplinare Nazionale». Instano, pertanto, i reclamanti per il proscioglimento dalle imputazioni tutte ad essi contestate, chiedendo, in subordine, «tenuto conto che le particolari circostanze del caso concreto (a cominciare dall’entrata in vigore della nuova disciplina nell’immediata imminenza della scadenza del termine ed alla non certo chiara formulazione della nuova disciplina) non possono non rilevare ai fini della natura della violazione e della mitigazione del conseguente trattamento sanzionatorio», di «commutare le sanzioni della penalizzazione e della inibizione nella sanzione alternativa dell’ammenda pecuniaria non superiore ad € 20.000,00 per la società e ad € 5.000,00 per il dirigente». In via gradatamente subordinata, sempre in ragione delle particolari circostanze del caso concreto, i reclamanti chiedono la riduzione «della sanzione della penalizzazione a carico della società a punti 1 ed il periodo di inibizione a carico del dirigente ad un periodo non superiore a 15 giorni». All’udienza dibattimentale è intervenuto l’avv. Biga per i reclamanti, che ulteriormente illustrate le ragioni del ricorso, ha concluso per la riforma della decisione impugnata e l’accoglimento delle istanze conclusive già formulate. Il rappresentante della Procura Federale ha replicato alla deduzioni avversarie, evidenziando, in particolare, la natura non innovativa della normativa di cui trattasi e concludendo per il rigetto del ricorso e la conferma della decisione oggetto di gravame. Il ricorso non può trovare accoglimento. Pacifica la sussistenza della violazione imputata ai deferiti (mancata attestazione, ancora alla data del 14.11.2011, del pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati, nonché delle correlate ritenute Irpef, relativamente alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2011, violazione degli obblighi di cui trattasi già rilevata e sanzionata alla sua prima scadenza). Il problema, dunque, si pone soltanto in termini di applicabilità della disciplina dettata dalle riformulate disposizioni di cui agli artt. 85, lett. B), paragrafi VI e VII, N.O.I.F. e 10, comma 3, C.G.S., secondo cui le società devono documentare, entro quarantacinque giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, ritenute Irpef, contributi Enpals, Fondo di fine Carriera, non solo relativamente alle mensilità del trimestre di riferimento, ma anche di quello o quelli precedenti, ove non assolti, pena l’applicazione delle previste sanzioni. A tal riguardo, tuttavia, parte reclamante ritiene che, trattandosi di disposizioni aventi natura innovativa e non già meramente interpretativa, le stesse non possono essere applicate alle condotte già iniziate o in corso al momento della loro entrata in vigore, quali quelle dedotte nel presente procedimento. Ritengono, inoltre, che occorre, comunque, tenere conto del legittimo affidamento che la formulazione della disciplina previgente ha negli stessi reclamanti ingenerato. L’assunto appare privo di pregio. Occorre, anzitutto, rilevare come, a prescindere da ogni altra considerazione e dalla stessa sua effettiva natura, la disciplina - come riformulata nel suo tenore letterale ex Com. Uff. n. 85/A in data 8.11.2011 - era pienamente vigente al momento della consumazione dell’illecito, rimanendo, ai fini che ci occupano, dunque, irrilevante la circostanza che eventualmente la condotta fosse già iniziata. La violazione di cui trattasi, infatti, è venuta a maturazione alla data del 14.11.2011, termine entro il quale, dunque, la società era comunque tenuta ad attestare l’avvenuto pagamento di retribuzioni, contributi ed imposte relativamente all’ultimo trimestre di riferimento ed a quello precedente, ove, come nel caso di specie, appunto, in precedenza non effettuato. Sotto tale profilo deve, peraltro, osservarsi come correttamente la Commissione Disciplinare Nazionale abbia ritenuto non sussistere l’ipotesi scriminante dell’ignoranza della norma. Difatti, i sensi dell’art. 2, comma 2, C.G.S., «l’ignoranza dello Statuto e delle norme federali non può essere invocata ad alcun effetto». Né, nel caso di specie, appare configurabile l’ipotesi dell’errore scusabile o del legittimo affidamento. L’errore sul precetto, infatti, non può essere invocato a propria scusa e non incide in alcun modo sull’an e sul tipo di responsabilità. Il legale rappresentante della società deferita, pertanto, deve essere chiamato a rispondere per aver realizzato, con piena coscienza e volontà dei suoi elementi costitutivi, il fatto tipico previsto dalla disposizione violata, pur nell’ignoranza, evitabile, della tipizzazione della condotta come illecito ulteriore. Del resto, la colpevolezza è un rimprovero rivolto all’agente che dimostri, con la propria scelta d’azione (scelta che si poteva concretamente pretendere fosse diversa), indifferenza verso i valori tutelati dall’ordinamento federale o, quantomeno, un’insufficiente considerazione del bene tutelato dalla norma incriminatrice violata. Nella situazione considerata, dunque, l’agitata ignoranza dell’illiceità della condotta non sarebbe, comunque, utile ai fini della riduzione della rimproverabilità, atteso che quell’illiceità nulla aggiunge al disvalore della fattispecie, ma, anzi, lo presuppone. In definitiva, premesso che, ordinariamente, l’errore sul divieto può essere scusabile soltanto se inevitabile ed incolpevole, nel caso di specie, l’ignoranza e l’affidamento invocati dai deferiti non derivano da un’impossibilità oggettiva o soggettiva, non rimproverabile, di conoscere o comprendere pienamente il precetto oppure di osservare/applicare integralmente lo stesso e, di conseguenza, non sono sufficienti ad escludere l’affermazione di responsabilità. Per quanto sopra ritenuto, appare priva di rilievo processuale l’ulteriore questione della natura innovativa o interpretativa della nuova formulazione normativa di cui trattasi. È, pertanto, soltanto per completezza di esposizione che si osserva come questa CGF ritenga trattarsi di riformulazione letterale che riveste natura sostanzialmente interpretativa ed essenzialmente ricognitiva con funzione di chiarificazione del diritto vivente. In tal ottica, come anche osservato dai reclamanti, i caratteri della legge interpretativa sussistono quando la disposizione interpretata venga chiarita o si precisi il significato o si privilegi, rendendola vincolante, una tra le tante interpretazioni possibili, essendo sufficiente che la scelta ermeneutica imposta dalla legge rientri fra le varianti compatibili con il tenore letterale del testo interpretato, stabilendo un significato che ragionevolmente poteva essere ascritto alla legge anteriore (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 27.3.2008, n. 1268, in Foro amm. – CdS, 2008, 3, p. 808). In termini sostanzialmente simili TAR Veneto, sez. I, 29.5.2007 (richiamata dagli stessi appellanti), secondo cui non può «riconoscersi natura interpretativa (e, quindi, efficacia retroattiva) ad una disciplina che, sebbene qualificata e formulata come tale dal Legislatore, privilegi tuttavia un'esegesi precedentemente non consentita alla stregua degli ordinari canoni dell'ermeneutica legislativa, dovendo pertanto seriamente dubitarsi della costituzionalità di disposizioni legislative - ancorché recanti formulazioni letterali tali da ricondurne il significato a norme di interpretazione autentica - laddove esse risultino finalizzate - mediante una ben evidente forzatura letterale – ad attribuire ad una disposizione previgente un significato precettivo da essa obiettivamente non ritraibile pur utilizzando nella massima espansione applicativa tutte le regole e le tecniche in materia di interpretatio legis». Orbene, nella fattispecie non ricorrono gli elementi tipici in forza dei quali la giurisprudenza amministrativa, sopra in sintesi riferita, esclude la natura effettivamente interpretativa di una norma. Infatti, che le disposizioni di cui agli artt. 85, lett. A), paragrafi VI) e VII), N.O.I.F. e 10, comma 3, C.G.S. fossero anche già prima interpretabili nel significato ora definitivamente chiarito dalla precisazione del dato letterale di cui trattasi è comprovato dalle decisioni già assunte, sotto il vigore dell’originaria formulazione del combinato disposto prima ricordato, da questa stessa C.G.F.. Infatti, con decisione delle Sezioni Unite del 4.5.2011 (in Com. Uff. 289/CGF – 2010/2011), questa Corte ha affermato che l’art. 10, comma 3, C.G.S., nel suo stesso dato letterale, «comporta chiaramente un riscontro sulla regolarità delle debenze con riferimento non solo al trimestre di riferimento ma anche ai periodi pregressi. Infatti, la locuzione citata “……sino alla chiusura……” ha portata affatto diversa rispetto a quella più ristretta ed eventualmente limitata al mero “riferimento” ad un dato specifico e singolo trimestre. In buona sostanza, il controllo gestionale ai fini e sulla regolarità si trascina nel tempo non prevedendo delle interruzioni, anche eventualmente già sanzionate di precedenti inadempienze, con una chiara indicazione proprio al dato della chiusura di tutti i trimestri previsti, chiusura che pertanto ricomprende, per i trimestri successivi, anche quelli precedenti. A tal proposito, pertanto, poiché il mancato pagamento nell’ambito di un trimestre precedente si riverbera chiaramente sui trimestri successivi, la sanzione scatta nuovamente nell’ipotesi in cui l’obbligazione precedente non venga successivamente adempiuta nell’ambito del nuovo trimestre di verifica e controllo. Non si tratta, quindi, di permanenza dell’illecito o di continuazione nell’illecito ma si tratta di un inadempimento che scatta sino alla chiusura di ogni trimestre con l’integrazione, pertanto, di una diversa violazione data, appunto, dal mancato adempimento nei termini fissati». Nella stessa direzione anche C.G.F., sez. II (in Com. Uff. n. 135/CGF – 2011/2012) secondo cui il prima ricordato principio di diritto posto dalle Sezioni unite di questa Corte «appare anche confortato da una lettura sistematica del contesto normativo di riferimento e da una esegesi logico giuridica volta a privilegiare la ratio della norma federale, nella prospettiva del perseguimento della stabilità economico-finanziaria delle società del calcio professionistico, specie in funzione del corretto adempimento delle obbligazioni nei confronti dei tesserati e del regolare svolgimento dei campionati». Se ne ricava, quindi, che la configurabilità dell’ulteriore illecito, in quanto tale, autonomamente sanzionabile, nel caso di accertamento della mancata attestazione di pagamento degli emolumenti relativi ad un dato trimestre anche alle scadenze previste per i successivi trimestri era già pienamente e legittimamente desumibile dalla precedente formulazione normativa e quindi tale significato, ora reso ancor più chiaro dal nuovo tenore letterale, ben poteva ragionevolmente essere ascritto al quadro normativo anteriore. Del resto, la natura interpretativa della nuova espressione normativa si ricava ancor prima dalla stessa volontà del legislatore federale, peraltro ricordata dagli stessi reclamanti, che ha avuto cura di precisare che, preso atto del «contrasto interpretativo tra gli organi di giustizia sportiva e il Tribunale Arbitrale Nazionale dello Sport», ha «ritenuto opportuno chiarire che, con le citate norme, si intende sanzionare, all’esito di ogni verifica scaturente dalla chiusura di ciascun trimestre di cui all’art. 85 N.O.I.F, il mancato pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei Contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera dovuti per ciascun trimestre e per quelli precedenti, ove non assolti prima» (cfr. Com. Uff. n. 85/A, 8.11.2011). Destituite di fondamento, poi, appaiono anche le argomentazioni di cui al secondo motivo di gravame. L’assunto secondo cui la configurabilità del nuovo illecito per le violazioni riguardanti i trimestri precedenti è stata espressamente prevista e sanzionata dalle nuove norme solo a partire dal secondo trimestre, e non anche, invece, per le violazioni riguardanti il quarto ed ultimo trimestre della stagione sportiva precedente, non può essere in alcun modo condiviso. Il dato testuale fa ovviamente letterale riferimento ai quattro trimestri nei quali, per le ragioni di cui alla disciplina che qui interessa, è stata suddivisa la stagione sportiva. Ciò non significa certo che non siano autonomamente sanzionabili, come nuovo e diverso illecito, come ora definitivamente chiarito, le mancate attestazioni di pagamento degli emolumenti e delle ritenute relative al quarto trimestre ancora persistenti ed accertate alla scadenza del trimestre successivo (ossia il primo), seppur della successiva stagione sportiva. Una tale lettura non solo non si ricava neppure da una mera interpretazione letterale del dato normativo, ma, ad ogni buon conto, contrasterebbe con una ermeneusi logico-sistematica del complessivo quadro normativo di riferimento. Del resto, l’art. 10, comma 3, C.G.S., nel suo stesso dato letterale, evoca chiaramente un riscontro sulla regolarità delle debenze con riferimento non solo al trimestre di riferimento ma anche ai periodi tutti pregressi. In altri termini, la disposizione deve essere interpretata nel senso che la mancata documentazione del pagamento degli emolumenti, ritenute e contribuzioni relative ad un dato trimestre, costituisce autonoma ipotesi di illecito anche ad ogni ulteriore scadenza dei trimestri successivi, ove non assolta e fintantoché permanga la violazione, a prescindere dalla stagione sportiva di riferimento. Per queste ragioni, la decisione impugnata deve trovare integrale conferma, anche sotto il profilo della determinazione delle sanzioni, che appaiono congrue e correttamente individuate in conformità delle specifiche previsioni normative. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso in abbreviazione dei termini procedurali ex Com. Uff. n. 82/A del 16.9.2010, come sopra proposto dall’A.S. Bari S.p.A. di Bari. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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