COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 130 DEL 18/04/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n. 132 della Società MARINA DI STRONGOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.37 del 29.03.2012 (punizione sportiva della perdita della gara Boca Jonio – Marina di Strongoli del 25.3.2012 con il punteggio di 0 – 3, penalizzazione di UN punto in classifica, ammenda di € 300,00, squalifica calciatore TINELLI Adolfo fino al 25.3.2014, squalifica calciatori RUSSO Giuseppe, ROGLIANO Helmut, IACOMETTA Stefano, MANICA Vincenzo, RUGGIANO Michele e CERAUDO Giuseppe per SEI mesi, inibizione dirigente BRASACCHIO Salvatore per SEI mesi). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA la reclamante impugna le sanzioni irrogate dal giudice di primo grado contestando il contenuto del rapporto arbitrale da cui le stesse traggono origine. Nello specifico chiede la ripetizione della gara in epigrafe, la revoca della sanzione del punto di penalizzazione e l’annullamento o la congrua riduzione di tutte le squalifiche e della multa irrogata in primo grado. Il Direttore di gara riporta nel supplemento di rapporto che all’11° del secondo tempo subiva un atto di violenza (violento pugno al viso) da parte del calciatore Tinelli, seguiva una invasione di campo da parte di una ventina di sostenitori della Marina di Strongoli che cercavano di aggredirlo e lo colpivano con una violenta pallonata al petto. In tale contesto, mentre i dirigenti della società ospitante si adoperavano per proteggere la sua incolumità, i calciatori riportati in epigrafe lo minacciavano e tentavano di aggredirlo. Constatata la situazione di grave pericolo, il Direttore di gara sospendeva la gara portandosi negli spogliatoi scortato dai Carabinieri. Nell’audizione a chiarimenti l’arbitro ha ribadito quanto affermato, già invero in modo assolutamente circostanziato, nel supplemento di gara, confutando puntualmente quanto sostenuto dalla reclamante nel ricorso. Ha, tuttavia, voluto precisare che il Dirigente Brasacchio lo ha solo offeso minacciandolo, non ha assolutamente inteso aggredirlo. Ritiene questa Commissione che lo stesso non avrebbe potuto proseguire nella direzione di gara per cui la decisione di sospenderla è assolutamente corretta. Difatti, per quanto sopra esposto, la decisione appare conforme alla consolidata giurisprudenza della C.A.F. prima e della Corte di Giustizia Federale poi. La decisione dell’arbitro di sospendere la gara deve essere supportata, e nel caso di specie lo è, da elementi gravi e oggettivi che la legittimano. Ed in effetti dal rapporto di gara si desume con assoluta certezza che lo stesso non è stato nelle condizioni di proseguire nella direzione di gara per i colpi ricevuti e per la situazione di grave tensione venutasi a creare. Muovendo da tale assunto questa Commissione ritiene che le conseguenti sanzioni irrogate alla società (perdita della gara, penalizzazione e ammenda) non siano censurabili. Anche i fatti attribuiti ai calciatori ed al dirigente Brasacchio non possono essere posti in dubbio. Ma in tale caso le sanzioni, con esclusione di quella irrogata al Tinelli, vanno adeguate alla gravità degli stessi. Per le ragioni sopra esposte, il reclamo è da rigettare per le sanzioni irrogate alla società, vanno rimodulate quelle irrogate ai tesserati, con esclusione di Tinelli. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce le squalifiche ai calciatori RUSSO Giuseppe, ROGLIANO Helmut, IACOMETTA Stefano, MANICA Vincenzo, RUGGIANO Michele e CERAUDO Giuseppe a QUATTRO (4) mesi; riduce, inoltre, l’inibizione al dirigente BRASACCHIO Salvatore a TRE (3) mesi; rigetta nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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